2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:
a) i redditi derivanti dall'esercizio di attivita' organizzate informa di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell' articolo 2195 del codice civile ;
b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne.
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attivita' agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 ((nonche' alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice)) . (13) ((65)) 3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attivita' commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate nel presente articolo.
--------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90 , convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 , ha disposto (con l'art. 14, comma 3) che le disposizioni di cui alla lettera c), del comma 1, del presente articolo "si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (65)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996.