Articolo 133 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Articolo 132Articolo 134
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Art. 133. Definizione del requisito di controllo 1. Agli effetti della presente sezione, si considerano controllate le societa' e gli enti di ogni tipo con o senza personalita' giuridica non residenti nel territorio dello Stato le cui azioni, quote, diritti di voto e di partecipazione agli utili sono posseduti direttamente o indirettamente dalla societa' o ente controllante per una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi relativamente alla societa' controllante ed alle societa' controllate residenti di cui all'articolo 131, comma 2, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo.
2. Le partecipazioni di cui al comma 1 devono sussistere alla fine dell'esercizio del soggetto controllante. Tuttavia ((i redditi e le perdite prodotti)) dalle societa' cui tali partecipazioni si riferiscono ((sono esclusi)) dalla formazione della base imponibile di gruppo nel caso in cui il requisito del controllo di cui al comma precedente si sia verificato entro i sei mesi precedenti la fine dell'esercizio della societa' controllante. ((123))
(115)

----------- AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 , il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 189. --------------- AGGIORNAMENTO (123)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Le disposizioni del testo unico modificate dal presente articolo hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004, salvo le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 136, comma 6, che hanno effetto per i periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005".
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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