Articolo 163 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Articolo 162Articolo 164
Versione
1 gennaio 2004
Art. 163. ((Divieto della doppia imposizione )) (( 1. La stessa imposta non puo' essere applicata piu' volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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