Articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Articolo 88Articolo 82
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Art. 81. Reddito complessivo 1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, e' considerato reddito d'impresa ed e' determinato secondo le disposizioni di questa sezione ((fatto salvo quanto stabilito all'articolo 56-bis, comma 4)) . ((235))
(115)

----------- AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 , il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 67. ----------- AGGIORNAMENTO (235)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2025
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