Articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Articolo 56 bisArticolo 58
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Art. 57. ((Ricavi

1. Si comprende tra i ricavi di cui all'articolo 85 anche il
valore normale dei beni ivi indicati destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore.)) ((115)) ----------- AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 , il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 90.
Entrata in vigore il 18 giugno 2025
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