1. Si comprende tra i ricavi di cui all'articolo 85 anche il
valore normale dei beni ivi indicati destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore.)) ((115)) ----------- AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 , il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 90.