PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.223 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248 . (126)
2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle ((...)) del comma 3 dell'articolo 8. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59. (126) (127) ((193)) 2-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)) . ((193)) --------------- AGGIORNAMENTO (126)
Il D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 11) che "Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai redditi delle societa' partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla predetta data".
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 17) che "Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (127)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 , convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 , come modificato dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 , ha disposto (con l'art. 36, comma 11) che "Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle societa' partecipate relativi a periodi d'imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi delle societa' partecipate relativi a periodi d'imposta precedenti alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ". -------------- AGGIORNAMENTO (189)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 , nel modificare l' art. 1, comma 547, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1063) che le disposizioni della rubrica e del comma 2-bis del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2018. --------------- AGGIORNAMENTO (193)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 23, lettera d)) che al presente articolo, comma 2-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita e' riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
- (con l'art. 1, commi 24 e 1055, comma 1, alinea) che, in deroga all' articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , la presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.