Articolo 80 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Articolo 76Articolo 78
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3 dicembre 2005
Art. 80. Riporto o rimborso delle eccedenze 1. Se l'ammontare complessivo dei ((crediti per le imposte pagate all'estero)) , delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli e' superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . ((123)) --------------- AGGIORNAMENTO (123)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 76 e 80 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004".
Entrata in vigore il 3 dicembre 2005
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