Articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Articolo 81Articolo 83
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Art. 82. ((Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali

1. Alle plusvalenze imponibili relative alle azioni o quote
alienate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis,
secondo comma, e 2359-ter, del codice civile e a norma
dell'articolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 86.)) ((115)) ----------- AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 , il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 68.
Entrata in vigore il 18 giugno 2025
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