Articolo 103 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Articolo 106Articolo 103 bis
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Art. 103. Ammortamento dei beni immateriali 1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo. (126)
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso. (122)
((3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento e' ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto economico)) ((133)) 4. Si applica la disposizione del comma 8 dell'articolo 102.
(115)

----------- AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 , il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 111. --------------- AGGIORNAMENTO (122)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 2) che "La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche con riferimento alle residue quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto in periodi di imposta precedenti". --------------- AGGIORNAMENTO (126)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 37, comma 46) che "Le disposizioni del comma 45 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti industriali, la disposizione del comma 45, lettera a), si applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti". ------------ AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 61) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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