1. Ai Fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata:
a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per meta' del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'articolo 210 dello stesso codice; I proventi dell'attivita' separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare.
b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell'articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;
c) i redditi dei beni dei Figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi e' un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta ad un solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare.)) --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69 , convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 , ha disposto (con l'art. 26, comma 2) che "Ai fini dell'applicazione della disposizione recata dall' articolo 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , deve intendersi che i proventi dell'attivita' separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare".
Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 1-bis) che la lettera a) del comma 1 del presente articolo si applica a partire dal 1 gennaio 1988.