Articolo 160 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Articolo 155Articolo 158
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1 gennaio 2004
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Versione
3 dicembre 2005
Art. 160. Ulteriori effetti dell'esercizio dell'opzione 1. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 155 non possono esercitare quella di cui alle sezioni II e III del titolo II ne' in qualita' di controllanti, ne' in qualita' di controllati.
2. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi fra le societa' il cui reddito e' determinato anche parzialmente ai sensi dell'articolo 156 e le altre imprese ((, anche se residenti nel territorio dello Stato,)) si applica, ricorrendone le altre condizioni, la disciplina del valore normale prevista dall'articolo 110, comma 7. ((Resta ferma l'applicazione dell'articolo 156.)) ((123)) --------------- AGGIORNAMENTO (123)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni degli articoli 156 e 160 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta indicati all' articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 ".
Entrata in vigore il 3 dicembre 2005
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