Articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Articolo 36Articolo 35
Versione
1 gennaio 1988
>
Versione
1 gennaio 1992
>
Versione
1 marzo 1994
>
Versione
1 giugno 1994
>
Versione
1 gennaio 1997
>
Versione
18 maggio 1999
>
Versione
1 gennaio 2004
>
Versione
17 agosto 2023
>
Versione
1 gennaio 2025
Art. 34. Determinazione del reddito agrario 1. Il reddito agrario e' determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualita' e classe secondo le norme della legge catastale.
2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell'articolo 25. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale.
3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 26 e 27 valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui all'articolo 27 possono essere presentate anche dall'affittuario o da uno degli associati.
4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4- bis dell'articolo 25.
((4.bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 32, comma 3-bis, il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-bis), e' determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo piu' alta in vigore nella provincia in cui e' censita la particella, incrementata del 400 per cento.)) ((235))
(115)

----------- AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 , il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 37. ----------- AGGIORNAMENTO (235)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente