Articolo 8 del Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444
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5 dicembre 1992
Art. 8. (Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione
penitenziaria relativamente all'area personale) 1. Sono attribuite all'area personale dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria le seguenti materie:
a) individuazione delle esigenze quantitative e qualitative del personale occorrente per il funzionamento degli istituti e servizi;
b) rapporto informativo e giudizio complessivo per i direttore degli istituti e servizi penitenziari e per gli impiegati in servizio presso il provveditorato, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni;
c) coordinamento di piani per la sicurezza degli istituti e servizi penitenziari del personale;
d) procedimenti disciplinari;
e) missioni temporanee nell'ambito della circoscrizione;
f) programma delle missioni;
g) incarichi di reggenza e altri incarichi a tempo determinato;
h) congedi ordinari ai direttori degli istituti e servizi, congedi straordinari superiori a 30 giorni, aspettative al personale degli istituti e servizi penitenziari;
i) proposte di concessione di onorificenze e relativa istruttoria;
l) proposte e pareri per missioni all'estero;
m) commissione circoscrizionale costituita con decreto del Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per l'accertamento dell'idoneita' e la valutazione dei titoli preferenziali ai fini dell'iscrizione dei professionisti esperti, di cui al quarto comma dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , nell'elenco previsto dall' articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 , e successive modificazioni;
n) tenuta degli elenchi degli esperti e coordinamento degli incarichi degli stessi nell'ambito degli istituti e servizi;
o) istruttoria relativa alla nomina del personale aggregato e incaricato;
p) coordinamento e verifica delle attivita' amministrative riguardanti il personale sanitario, il conferimento di incarichi per prestazioni sanitarie specialistiche e paramediche, ed il servizio integrativo di assistenza sanitaria e paramedica;
q) costituzione, con decreto del provveditore, del consiglio regionale di disciplina del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
r) istruttoria relativa alla assegnazione degli alloggi demaniali;
s) sicurezza del personale.
Note all'art. 8, comma 1, lettera m):
- Il testo vigente del quarto comma della legge n. 354/1975 e' il seguente:
"Art. 80 (Personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena).
(Omissis).
4. Per lo svolgimento delle attivita' di oservazione e di trattamento, l'Amministrazione penitenziaria puo' avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate".
- Il testo vigente dell' art. 120 del D.P.R. n. 431/1976 e' il seguente:
"Art. 120 (Nomina degli esperti per le attivita' di osservazione e di trattamento). - 1. Il Ministero compila, per ogni distretto di corte di appello, un elenco degli esperti dei quali le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale possono avvalersi per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, ai sensi del quarto comma dell'art. 80 della legge.
2. Nell'elenco sono iscritti professionisti, che siano di condotta incensurata e di eta' non inferiore agli anni venticinque. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco dei professionisti, oltre ad essere in possesso del titolo professionale richiesto, devono risultare idonei a svolgere la loro attivita' nello specifico settore penitenziario.
L'idoneita' e' accertata dal Ministero attraverso un colloquio di valutazione dei titoli preferenziali presentati dall'aspirante. A tal fine, il Ministero puo' avvalersi del parere di consulenti docenti universitari nelle discipline prevedute dal quarto comma dell'art. 80 della legge.
3. Le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale conferiscono agli esperti indicati nel comma precedente i singoli incarichi, su autorizzazione del Ministero".
Entrata in vigore il 5 dicembre 1992
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