Art. 2. (Decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali
dell'Amministrazione penitenziaria) 1. I provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, previsti dall' articolo 32 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , fermo restando quanto disposto dall'articolo 32, comma 3, della stessa legge, esercitano le attribuzioni di cui al comma 2 e di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente decreto legislativo, nell'ambito della rispettiva circoscrizione, secondi i programmi, gli indirizzi e le direttive disposti dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, anche al fine di assicurare l'uniformita' dell'azione penitenziaria sul territorio nazionale. 2. I provveditorati regionali esercitano altresi', in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le attribuzioni precedentemente demandate all'ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti, ivi comprese quelle ispettive, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 , dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 , e dalle altre norme vigenti.
Note all'art. 2, commi 1 e 2:
- Il testo dell' art. 32 della legge n. 395/1990 e' il seguente:
"Art. 32 (Istituzione dei provveditorati regionali dell'Amministrazionepenitenziaria). - 1. Sono istituiti, nelle sedi di cui alla tabella E allegata alla presente legge, i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.
2. I provveditorati regionali sono organi decentrati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Essi operano nel settore degli istituti e servizi per adulti, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dal Dipartimento stesso, in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti ed internati, e nei rapporti con gli enti locali, le regioni ed il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni regionali.
3. Ogni altra funzione amministrativa concernente il personale e gli istituti ed i servizi penitenziari, demandata dalle leggi vigenti al procuratore generale della Repubblica e al procuratore della Repubblica, e' trasferita ai provveditorati regionali di cui al comma 1".
- La legge n. 354/1975 reca norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'.
- Il D.P.R. n. 431/1976 concerne l'approvazione del regolamento di esecuzione della citata legge n. 354/1975 .
dell'Amministrazione penitenziaria) 1. I provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, previsti dall' articolo 32 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , fermo restando quanto disposto dall'articolo 32, comma 3, della stessa legge, esercitano le attribuzioni di cui al comma 2 e di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente decreto legislativo, nell'ambito della rispettiva circoscrizione, secondi i programmi, gli indirizzi e le direttive disposti dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, anche al fine di assicurare l'uniformita' dell'azione penitenziaria sul territorio nazionale. 2. I provveditorati regionali esercitano altresi', in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le attribuzioni precedentemente demandate all'ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti, ivi comprese quelle ispettive, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 , dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 , e dalle altre norme vigenti.
Note all'art. 2, commi 1 e 2:
- Il testo dell' art. 32 della legge n. 395/1990 e' il seguente:
"Art. 32 (Istituzione dei provveditorati regionali dell'Amministrazionepenitenziaria). - 1. Sono istituiti, nelle sedi di cui alla tabella E allegata alla presente legge, i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.
2. I provveditorati regionali sono organi decentrati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Essi operano nel settore degli istituti e servizi per adulti, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dal Dipartimento stesso, in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti ed internati, e nei rapporti con gli enti locali, le regioni ed il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni regionali.
3. Ogni altra funzione amministrativa concernente il personale e gli istituti ed i servizi penitenziari, demandata dalle leggi vigenti al procuratore generale della Repubblica e al procuratore della Repubblica, e' trasferita ai provveditorati regionali di cui al comma 1".
- La legge n. 354/1975 reca norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'.
- Il D.P.R. n. 431/1976 concerne l'approvazione del regolamento di esecuzione della citata legge n. 354/1975 .