Art. 3. (( (Soppressione del contributo a favore dell'ENAGM). )) (( 1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1' marzo 1990 e' soppresso il contributo di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 408 , modificata dalla legge 18 marzo 1976, n. 134 , a favore dell'Ente nazionale assistenza gente di mare (ENAGM).
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ))
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ))