Articolo 9 bis del Decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172
Articolo 9Articolo 9 ter
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4 gennaio 2009
Art. 9-bis. (( (Altre misure urgenti di tutela ambientale) )) (( 1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono di rifiuti e di evitare l'espandersi dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni dirette a superare, nell'immediato, le difficolta' riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti nell'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 :
a) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all' articolo 181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresi' conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 , e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 ;
b) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all' art. 195, comma 2, lettera s-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , gli accordi e i contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati prima della soppressione del comma 4 dell'articolo 181 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 , operata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 , continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste, anche in deroga alle disposizioni della parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 , e successive modificazioni, purche' nel rispetto delle norme comunitarie. ))
Entrata in vigore il 4 gennaio 2009
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