Art. 30. Norme transitorie, finali ed abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97 , e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138 .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2023, N. 180)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2023, N. 180)) .
4. Gli incarichi dei soggetti preposti agli Uffici di diretta collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei mandati, rispettivamente, del Ministro, del Viceministro, o dei Sottosegretari di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere da essi revocati in qualsiasi momento.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2023, N. 180)) .
6. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero, determinate secondo l'allegata Tabella B che costituisce parte integrante del presente regolamento, tengono conto anche delle risorse indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Ministero di cui all' articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 .
7. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede all'attuazione del presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio tenuto conto degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 .
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2023, N. 180)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2023, N. 180)) .
4. Gli incarichi dei soggetti preposti agli Uffici di diretta collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei mandati, rispettivamente, del Ministro, del Viceministro, o dei Sottosegretari di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere da essi revocati in qualsiasi momento.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2023, N. 180)) .
6. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero, determinate secondo l'allegata Tabella B che costituisce parte integrante del presente regolamento, tengono conto anche delle risorse indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Ministero di cui all' articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 .
7. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede all'attuazione del presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio tenuto conto degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 .
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.