Sostituzioni
Alle sostituzioni dei medici confermati, che per qualsiasi motivo
si assentino dal servizio, l'U.S.L.provvede assegnando incarichi di supplenza secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 2 con priorita' per i medici non titolari di alcun rapporto di lavoro
dipendente o convenzionato.
L'incarico di sostituzione non puo' superare la durata di sei mesi e non e' rinnovabile.
Con il rientro del medico titolare dell'incarico, cessa di diritto e con effetto immediato l'incarico di sostituzione.
Al medico sostituto spetta il trattamento economico di cui all'art.
8.