Articolo 18 - Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei servizi
Articolo 17Articolo 19
Versione
26 dicembre 1987
Art. 18.
Sostituzioni

Alle sostituzioni dei medici confermati, che per qualsiasi motivo
si assentino dal servizio, l'U.S.L.provvede assegnando incarichi di supplenza secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 2 con priorita' per i medici non titolari di alcun rapporto di lavoro
dipendente o convenzionato.
L'incarico di sostituzione non puo' superare la durata di sei mesi e non e' rinnovabile.
Con il rientro del medico titolare dell'incarico, cessa di diritto e con effetto immediato l'incarico di sostituzione.
Al medico sostituto spetta il trattamento economico di cui all'art.
8.
Entrata in vigore il 26 dicembre 1987
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