Articolo 22 - Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei servizi
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Versione
26 dicembre 1987
Art. 22.
Trattamento economico

Ai medici confermati ai sensi del presente capo II spetta il seguente trattamento economico:
A - 1) Compenso professionale orario di base:
L. 13.600 a decorrere dal 1 gennaio 1986;
L. 14.400 a decorrere dal 1 gennaio 1987;
L. 15.200 a decorrere dal 1 gennaio 1988.
2) Tale compenso e' incrementato di aumenti biennali nella misura del 2,50 per cento del valore iniziale decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del biennio di anzianita'.
3) Ai fini degli scatti di cui al punto 2) e' valutabile la sola anzianita' maturata, in virtu' di incarico a tempo indeterminato, compreso il periodo di prova, successivamente al 22 novembre 1979 e senza soluzione di continuita'.
4) Ai fini della determinazione dell'anzianita' di servizio non sono presi in considerazione i periodi di assenza non retribuiti.
5) Per l'attivita' svolta dal medico confermato nei giorni festivi e nelle ore notturne, dalle ore 22 alle ore 6, il compenso orario predetto e' maggiorato nella misura del 30 per cento. Per l'attivita' svolta nelle ore notturne dei giorni festivi, ai sensi di legge, la maggiorazione e' del 50 per cento.
B - 1) Ai medici incaricati sono attribuite quote mensili di caro-vita determinate in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1 febbraio 1986 con le seguenti specificazioni:
a) l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente;
b) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto la prima attribuzione decorre dal 1 maggio 1986;
c) il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38 del 1986 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1986 e' rappresentato dal compenso professionale orario iniziale nelle misure stabilite dal punto A) del presente articolo, moltiplicato per il numero delle ore di incarico del singolo professionista in ciascun mese, con il tetto massimo di 104 ore mensili.
2) Le quote di cui alla lettera B), punto 1, non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita, salvo quanto previsto al successivo punto 3.
3) Le quote di caro-vita spettano ai pensionati che, in quanto tali, non fruiscono dell'indennita' integrativa speciale.
4) Nell'ipotesi che il professionista svolga contemporaneamente la propria attivita' ai sensi del presente accordo per conto di piu' U.S.L., l'onere delle quote di caro-vita viene ripartito, nel rispetto dei limiti di cui al punto c) della presente lettera B) proporzionalmente tra le U.S.L. interessate, in ragione del numero delle ore di incarico che il professionista effettua per ciascuna di esse, secondo le indicazioni all'uopo fornite dall'assessore regionale alla sanita' nella sua qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 28.
I compensi di cui alle lettere A) e B) sono corrisposti entro la fine del mese di competenza.
Ai soli fini della correttezza del pagamento dei compensi ai medici di cui al presente accordo si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle UU.SS.LL.
E' vietata la stipula di accordi di carattere locale, che prevedano erogazioni economiche aggiuntive o integrazioni normative al presente accordo.
C - 1) A favore dei medici incaricati ai sensi del presente accordo l'U.S.L. versa, di norma mensilmente, al massimo trimestralmente, con modalita' che assicurino l'individuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riferiscono, specificandone in particolare il numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAM al fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM di cui al decreto del Ministero del lavoro 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, un contributo del 22% (ventidue per cento) di cui il 13% (tredici per cento) a proprio carico e il 9% (nove per cento) a carico di ogni singolo medico, calcolato sui compensi orari di cui alla lettera A) e sulle quote di caro-vita di cui alla lettera B) del presente articolo.
Entrata in vigore il 26 dicembre 1987
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