Articolo 14 - Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei servizi
Articolo 13Articolo 15
Versione
26 dicembre 1987
Art. 14.
Riduzione di orario e revoca degli incarichi
per soppressione di servizi

Per mutate ed accertare esigenze di servizio,sentiti i sindacati
firmatari del presente accorso, l'U.S.L. puo' far luogo a
riduzione di orario o a revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso di un mese.
In seguito a soppressione del servizio, l'incarico sara' revocato nei confronti del medico che, presso l'U.S.L. vanti la minore
anzianita' di servizio ai sensi del presente capo II.
I provvedimenti con i quali si revocano gli incarichi, si riducono gli orari o comunque si introducono modificazioni nei rapporti disciplinati dal presente capo II, sono comunicati entro 10 giorni al comitato di cui all'art. 28 nella persona del suo presidente, il quale istituisce e aggiorna lo schedario dei medici confermati, adottando anche le iniziative necessarie a rimuovere eventuali situazioni non regolari sotto il profilo delle incompatibilita' e delle limitazioni di orario.
Entrata in vigore il 26 dicembre 1987
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