Articolo 12 - Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei servizi
Articolo 11Articolo 13
Versione
26 dicembre 1987
Art. 12.
Conferma degli incarichi in atto e relative procedure

Sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato, salva l'applicazione delle norme in materia di incompatibilita' e di limitazioni previste nelle restanti vigenti convenzioni, di cui all' art. 48 della legge n. 833 del 1978 , i medici che alla data del 3 marzo 1987 risultavano titolari di incarico nell'ambito della medicina dei servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1984 , nonche' quelli incaricati ai sensi della norma transitoria n. 3.
E' altresi' requisito per la conferma di cui al primo comma non aver compiuto il 65° anno di eta'.
La perdita di uno dei requisiti prescritti determina l'immediata revoca dell'incarico.
Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, le UU.SS.LL. inviano all'assessore regionale alla sanita', o suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 28, l'elenco dei medici da confermare ai sensi del presente articolo, corredato dei fogli informativi compilati dagli interessati secondo il modello citato dall' art. 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 291 del 1987 .
Il presidente del comitato, di cui all'art. 28, con la collaborazione degli altri componenti, esamina e approfondisce le posizioni segnalate sulla base della documentazione ricevuta e, sentiti, se del caso gli interessati, comunica entro trenta giorni alle UU.SS.LL., per i provvedimenti di competenza, le proprie valutazioni ai fini della conferma.
I medici confermati devono rilasciare al momento della conferma, a pena di decadenza dall'incarico, dichiarazione scritta di accettazione delle norme del presente capo II.
Entrata in vigore il 26 dicembre 1987
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