Articolo 8 - Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei servizi
Articolo 7Articolo 9
Versione
26 dicembre 1987
Art. 8.
Trattamento economico

Ai medici incaricati ai sensi del presente capo I spetta il seguente compenso professionale per ogni ora di attivita' effettivamente svolta:
a) L. 13.600 a decorrere dal 1 gennaio 1986;
b) L. 14.400 a decorrere dal 1 gennaio 1987;
c) L. 15.200 a decorrere dal 1 gennaio 1988.
Agli stessi spettano inoltre le quote di caro-vita di cui all'art. 22, lettera B).
Sui compensi anzidetti e sulle quote di caro-vita le U.S.L. versano il contributo ENPAM nella misura e con le modalita' di cui all'art. 22, lettera C).
Ai medici di cui al presente capo I si applicano gli articoli 23 (rimborso spese di accesso) e 26 (assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi).
Entrata in vigore il 26 dicembre 1987
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente