Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 novembre 1958 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 novembre 1958 |
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge. - Art. 2.
E' autorizzata la spesa di lire 250.000.000, per la Mostra di prodotti italiani a Teheran, da inscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1958-59.
- Allegato della Legge 31 ottobre 1958, n. 976Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959
Parte di provvedimento in formato grafico