Legge 31 ottobre 1958, n. 976

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      Versioni del testo

      • Articolo 1
        Art. 1.

        E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
      • Art. 2.

        E' autorizzata la spesa di lire 250.000.000, per la Mostra di prodotti italiani a Teheran, da inscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1958-59.

      • Allegato della Legge 31 ottobre 1958, n. 976
        Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959

        Parte di provvedimento in formato grafico