Articolo 7 del Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30
Articolo 6
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23 febbraio 2006
Art. 7. Norma di rinvio 1. I principi fondamentali di cui al presente decreto legislativo si applicano a tutte le professioni. Restano fermi quelli riguardanti specificamente le singole professioni.
Entrata in vigore il 23 febbraio 2006
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