Articolo 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30
Articolo 5Articolo 7
Versione
23 febbraio 2006
Art. 6. Regioni a statuto speciale 1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall' articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131 .
Note all' art. 6 :
- L' art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131 , cosi' recita:
«Art. 11. (Attuazione dell' art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ). - 1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonche' dall' art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .
2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potesta' legislativa ai sensi dell'art. 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001 , possono proporre l'adozione delle norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresi' disposizioni specifiche per la disciplina delle attivita' regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari.».
Entrata in vigore il 23 febbraio 2006
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