Articolo 4 del Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30
Articolo 3Articolo 5
Versione
23 febbraio 2006
Art. 4. Accesso alle professioni 1. L'accesso all'esercizio delle professioni e' libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge.
2. La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attivita' professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato.
3. I titoli professionali rilasciati dalla regione nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali consentono l'esercizio dell'attivita' professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali.
Entrata in vigore il 23 febbraio 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente