Art. 3.
Responsabilita' della gestione
1. Ai sensi di quanto previsto dall' articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall' articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 , il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, ne ha la legale rappresentanza e, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Nell'ambito di tali funzioni, il dirigente scolastico e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati.
2. Il direttore dei servizi generali e amministrativi, di seguito denominato D.S.G.A., ai sensi dell' articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 , sovrintende con autonomia operativa e nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente scolastico, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il personale assegnato.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 :
«Art. 25 (Dirigenti delle istituzioni scolastiche). - (Omissis).
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed e' titolare delle relazioni sindacali.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 1, comma 78, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107 :
«78. Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonche' gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall' art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nonche' della valorizzazione delle risorse umane.».
Responsabilita' della gestione
1. Ai sensi di quanto previsto dall' articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall' articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 , il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, ne ha la legale rappresentanza e, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Nell'ambito di tali funzioni, il dirigente scolastico e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati.
2. Il direttore dei servizi generali e amministrativi, di seguito denominato D.S.G.A., ai sensi dell' articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 , sovrintende con autonomia operativa e nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente scolastico, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il personale assegnato.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 :
«Art. 25 (Dirigenti delle istituzioni scolastiche). - (Omissis).
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed e' titolare delle relazioni sindacali.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 1, comma 78, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107 :
«78. Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonche' gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall' art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nonche' della valorizzazione delle risorse umane.».