Articolo 6 del Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660
Articolo 5Articolo 7
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1 gennaio 1980
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1 marzo 1980
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1 maggio 1981
Art. 6.
Il termine del 31 dicembre, 1979 previsto dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816 , convertito in legge, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 53 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1980, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie. ((2)) Sono soggette all'aliquota IVA del 3 per cento:
1) le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui all' articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , e successive modificazioni, effettuate dalle imprese costruttrici nel settore dell'edilizia residenziale pubblica nonche' le prestazioni di servizi rese in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati stessi;
2) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all' articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 , integrato dall' articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , nonche' quelle relative agli impianti di produzione ed alle reti di distribuzione calore-energia;
3) le cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione anche in economia dei fabbricati e delle opere di cui ai numeri 1 e 2;
4) le cessioni delle opere di cui al numero 2, effettuate dalle imprese costruttrici.
Le disposizioni del comma precedente, limitatamente alle operazioni indicate al numero 1, hanno effetto dal 1 gennaio 1980.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 28 febbraio 1981, n. 36 , convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1981, n. 163 , ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che il termine del 31 dicembre 1980 previsto dal primo comma del presente articolo, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie.
Entrata in vigore il 1 maggio 1981
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