Articolo 9 del Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 gennaio 1980
Art. 9.
Le modificazioni apportate con l' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24 , all' art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
L'opzione prevista nel secondo comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , nel testo vigente fino al 31 gennaio 1979, puo' essere esercitata, con effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre 1980, mediante comunicazione scritta all'ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 1979.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1980
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