Articolo 1 del Decreto 2 luglio 1997, n. 231
Articolo 2
Versione
7 agosto 1997
Art. 1. 1. La scelta di destinare il 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici si effettua mediante apposita dichiarazione sottoscritta dal contribuente e comunicata all'Amministrazione finanziaria all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi o delle dichiarazioni di cui all' articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , o dei certificati dei sostituti di imposta modelli 101 e 201.
2. La scelta puo' essere effettuata dai contribuenti persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi modello 740 e modello 730 e dai soggetti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione in possesso dei certificati modelli 101 e 201, sempreche' dai detti modelli e certificati risulti dovuta una imposta netta.
3. Nei decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, compreso quello relativo alla dichiarazione prevista dall' articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , e dei certificati dei sostituti di imposta sono definite le modalita' di effettuazione della scelta. In relazione alle esigenze organizzative connesse ai procedimenti di trasmissione e di acquisizione dei dati di volta in volta adottati, sono individuate modalita' di espressione della scelta idonee a semplificare gli obblighi dei contribuenti ed a consentire la piu' rapida ed economica acquisizione dei dati. A tal fine possono essere previste particolari modalita' di individuazione delle buste contenenti le dichiarazioni nelle quali e' stata effettuata la scelta di destinare il 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici. Nessun obbligo di comunicazione e' previsto nei confronti dei contribuenti che non intendono destinare il previsto 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e' sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 1 della legge n. 2/1997 (Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici) e' il seguente:
"Art. 1 (Destinazione del quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica). - 1.
All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonche' della presentazione dei modelli 101 e 102, ciascun contribuente puo' destinare una quota pari allo 0,4 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici.
2. Il Ministro delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalita' per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, assicurando la tempestivita' ed economicita' di gestione, nonche' la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400 / 1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all' art. 1 :
- Il comma 10 dell'art. 78 della legge n. 413/1991 , recante, fra l'altro, istituzione dei centri di assistenza fiscale, prevede che: "I possessori dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d) e g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, entro il mese di febbraio, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritta sotto la propria responsabilita'. Nella dichiarazione debbono essere indicati oltre agli elementi prescritti da disposizioni di carattere generale, i dati e le notizie relativi agli eventuali altri redditi posseduti, agli oneri deducibili ed a tutti gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito imponibile e per la liquidazione dell'imposta. Alla dichiarazione non debbono essere allegati i documenti probatori indicati nell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni; detti documenti dovranno essere esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno essere conservati presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'art. 43 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del l973. I lavoratori dipendenti e pensionati che adempiano agli obblighi di dichiarazione dei redditi secondo quanto disposto dal presente comma, possono operare la scelta ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante la sottoscrizione di apposite schede conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da consegnare in busta sigillata al sostituto di imposta".
Entrata in vigore il 7 agosto 1997
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente