Art. 39. null ita' rilevabile anche d'ufficio dal giudice," ed alla lettera b) dopo le parole: "rate dei mutui" sono inserite le seguenti: "e di prestiti obbligazionari";
c) al comma 3 le parole: "da adottarsi per ogni trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere";
d) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all' art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , e di cui all'art. 27, comma 1, n. 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 , devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall' art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.".
Note all'art. 39:
- Il testo dell'art. 113 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 113 (Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali). - 1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali di cui all'art. 1 comma 2, presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali di cui all'art. 1, comma 2, destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalita'.
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni all'attivita' del tesoriere.
4-bis. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all' art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , e di cui all'art. 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consigilo di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 , devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dell' art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3".
- Il testo dell' art. 37 della legge n. 1304/1971 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali) e' il seguente:
"Art. 37. - I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell'autorita' giudiziaria ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico, sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorita' amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la sua attivita' esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.
Resta ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
Quando i ricorsi siano diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa, la competenza e' del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente secondo l'organo che ha emesso la decisione, della cui esecuzione si tratta.
La competenza e' peraltro del tribunale amministrativo regionale anche quando si tratti di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello".
- Il testo del comma 1, numero 4 deIl' art. 27 del R.D.
n. 1054/1924 (Testo unico della legge sul Consiglio di Stato) e' il seguente:
"Art. 27. - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide pronunciando anche in merito:
1) 2) 3) (omissis);
4) dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei Tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico";
- Il testo del comma 5 dell'art. 55 della legge n. 142/1990 gia' citata, e' riportato nella nota all'art. 8.
c) al comma 3 le parole: "da adottarsi per ogni trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere";
d) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all' art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , e di cui all'art. 27, comma 1, n. 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 , devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall' art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.".
Note all'art. 39:
- Il testo dell'art. 113 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 113 (Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali). - 1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali di cui all'art. 1 comma 2, presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali di cui all'art. 1, comma 2, destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalita'.
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni all'attivita' del tesoriere.
4-bis. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all' art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , e di cui all'art. 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consigilo di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 , devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dell' art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3".
- Il testo dell' art. 37 della legge n. 1304/1971 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali) e' il seguente:
"Art. 37. - I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell'autorita' giudiziaria ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico, sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorita' amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la sua attivita' esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.
Resta ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
Quando i ricorsi siano diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa, la competenza e' del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente secondo l'organo che ha emesso la decisione, della cui esecuzione si tratta.
La competenza e' peraltro del tribunale amministrativo regionale anche quando si tratti di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello".
- Il testo del comma 1, numero 4 deIl' art. 27 del R.D.
n. 1054/1924 (Testo unico della legge sul Consiglio di Stato) e' il seguente:
"Art. 27. - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide pronunciando anche in merito:
1) 2) 3) (omissis);
4) dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei Tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico";
- Il testo del comma 5 dell'art. 55 della legge n. 142/1990 gia' citata, e' riportato nella nota all'art. 8.