Articolo 44 del Decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336
Articolo 43Articolo 45
Versione
12 luglio 1996
Art. 44. 1. Il comma 3 dell'art. 120 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e' sostituito dal seguente:
" 3. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell'art. 2 e' abrogato;
b) all'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Valgono per i commissari straordinari liquidatori le disposizioni in materia di incompatibilita' stabilite dall' art. 102 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , per i revisori dei conti degli enti locali.";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Il commissario straordinario liquidatore, per i comuni fino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra funzionari dotati di una idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri.";
3) il primo periodo del comma 7 e' sostituito dai seguenti:
"Il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione con prelazione nei confronti degli altri crediti, e' determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero dei creditori e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai componenti della commissione spettano inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti dei dirigenti dello Stato.";
4) il comma 8 e' sostituito dai seguenti:
" 8. Gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione. Delle omissioni gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale assumono responsabilita' personale.
8-bis. Gli amministratori ed il segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente ed all'ammontare della liquidazione, nelle quantita' richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo puo' retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione.
8-ter. Nel caso in cui l'assegnazione di personale sia documentalmente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo puo', anche ai fini del comma 12 dell'art. 6, incaricare professionisti o funzionari pubblici, in servizio o in quiescenza, ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato, con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime giuridico di prelazione previsto per i compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione.
8-quater. Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione e' consentito, per l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio, a condizione che essi provvedano a stipulare la polizza assicurativa prevista dall' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 , con onere a carico della liquidazione.";
c) al comma 1 dell'art. 5 la lettera c) e' soppressa;
d) al comma 1 dell'art. 5 le lettere n) e p) sono sostituite dalle seguenti:
" n) predisposizione del piano di rilevazione della massa passiva e di un successivo piano di estinzione, includendo anche le passivita' accertate successivamente al piano di rilevazione dei debiti;
p) liquidazione e pagamento dei residui debiti, fino alla concorrenza della massa attiva realizzata;";
e) dopo il comma 1 dell'art. 5 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi gia' attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese.";
f) dopo l'art. 5 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Piano di rilevazione della massa passiva). - 1. Il piano di rilevazione della massa passiva si compone di due parti: la massa passiva, ivi compresi gli oneri di liquidazione, e i debiti esclusi, allegati al piano stesso. Si conclude con la proposta di riparto.
2. Fanno parte della massa passiva:
a) le somme di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 6 del presente decreto;
b) i crediti dell'ente di cui al comma 7, ultimo periodo, dell'art. 6 del presente decreto;
c) i debiti di cui alle lettere b) , c) , d) , e) , f) , g) e h) di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 .
3. Le schede di rilevazione delle singole partite debitorie devono contenere almeno:
a) le generalita' identificative del creditore;
b) l'importo del debito distinto per capitale ed accessori;
c) l'oggetto dell'obbligazione e l'epoca in cui e' sorta la stessa;
d) il tipo e gli estremi del documento che comprova il credito.
Per le passivita' derivanti da forniture di beni e servizi, l'attestazione reca anche una valutazione sulla congruita' della prestazione resa, ove cio' sia possibile sulla base degli elementi disponibili.
4. I medesimi elementi di cui al comma 3 devono essere richiesti per la presentazione delle domande di inserimento nel piano di rilevazione di cui all' art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 .";
g) all'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Piano di estinzione";
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il piano di estinzione si compone di tre parti: la massa attiva, la massa passiva, ivi compresi gli oneri di liquidazione, e i debiti esclusi, allegati al piano stesso. Si conclude con la proposta di riparto.";
3) al comma 2 la lettera f) e' sostituita dalla seguente: " f) il ricavato della vendita di beni immobili, se ed in quanto necessaria, tenuto conto degli introiti di cui alle lettere g) e h);";
4) al comma 2 la lettera g) e' sostituita dalla seguente: " g) il ricavato del mutuo a carico dello Stato;";
5) al comma 3 sono abrogate le lettere c), d) ed e), e la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) i debiti di cui alle lettere b) , c) , d) , e) , f) , g) e h) dell'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 .";
6) al comma 5 la lettera e) e' sostituita dalla seguente: " e) i debiti fuori bilancio maturati entro il 12 giugno 1990, non riconosciuti dal consiglio dell'ente entro il 15 luglio 1991 o dall'organo straordinario di liquidazione;" e la lettera g) e' abrogata;
7) il comma 6 e' abrogato;
h) all'art. 9 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedure della formazione del piano di rilevazione della massa passiva";
2) il comma 5 e' abrogato;
i) dopo l'art. 9 e' inserito il seguente:
"Art. 9-bis (Adempimenti dell'ente locale relativi alla massa passiva). - 1. L'ente locale e' tenuto agli adempimenti previsti dall' art. 87, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 .
2. L'ente e' tenuto ad effettuare accurata revisione di tutti i residui dell'esercizio precedente a quello relativo all'ipotesi di bilancio, compresi quelli a destinazione vincolata, risultanti dal conto consuntivo o dal verbale di chiusura, nel caso non sia scaduto il termine per la redazione del conto.
3. L'ente dissestato e' altresi' tenuto a trasmettere all'organo di liquidazione, entro il predetto termine di 30 giorni dall'insediamento, l'elenco dei beni patrimoniali disponibili, con l'indicazione delle eventuali cause di inalienabilita' specificamente riferite ai singoli beni, al fine dell'eventuale alienazione da parte dell'organo straordinario di liquidazione.";
l) l'art. 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Contenuto e forma del piano di estinzione). - 1. Il piano di estinzione e' costituito dalle passivita' e dalle attivita' inserite nel piano di rilevazione e da quelle accertate successivamente all'esecutivita' del predetto piano, ed e' redatto con i medesimi criteri utilizzati per quest'ultimo, sia ai fini dell'ammissibilita' dei debiti, sia al fine della formazione della massa attiva.
2. Il piano di estinzione si conclude con la proposta di riparto della massa attiva disponibile fra i creditori, detratti gli oneri di liquidazione ed i debiti finanziati con entrate vincolate a norma di legge. Per la quota che residua dalla liquidazione totale dei creditori degli enti e' prevista la restituzione all'ente stesso per la sola parte rinveniente da componenti della massa attiva originariamente di proprieta' dell'ente locale, fatta esclusione del mutuo concesso in funzione dello stato di dissesto e comunque riducendo prioritariamente il mutuo stesso di un importo pari alla quota residua. In caso di massa attiva insufficiente e' previsto il riparto proporzionale alla massa passiva.
3. Al piano di estinzione sono allegati i provvedimenti di diniego, e relativa documentazione, eventualmente adottati nei confronti di richieste pervenute successiva mente al piano di rilevazione, e ritenute non inseribili nella massa passiva, in quanto non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 6 del presente decreto.";
m) all'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Gestione della liquidazione delle passivita' contenute nel piano di rilevazione e formazione del piano di estinzione";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. L'organo straordinario di liquidazione, in esecuzione del piano, attua con sollecitudine tutti i provvedimenti necessari all'acquisizione delle entrate e quelli per il pagamento della massa passiva ammessa alla liquidazione, ed in primo luogo assume il mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'importo indicato nel piano.";
3) Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
" 4. L'organo straordinario della liquidazione provvede al pagamento dei residui passivi non vincolati e dei debiti fuori bilancio. Per i debiti di cui alla lettera c) dell'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , acquisisce preventivamente il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva.";
4) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. L'organo straordinario di liquidazione provvede a pagare gli acconti per le passivita' inserite nel piano di rilevazione entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo di cui al comma 2 del presente articolo, utilizzando altresi' le ulteriori attivita' acquisite, se necessarie per il completo soddisfo dei creditori.
7-ter. La determinazione degli acconti, fatte salve le cause di prelazione accertate, avviene accantonando le somme necessarie per garantire il pagamento, nella medesima percentuale dei debiti inseriti nel piano, dei debiti esclusi dal piano di rilevazione.";
n) al comma 2 dell'art. 12, dopo le parole: "entro il termine del 15 luglio 1991" sono inserite le seguenti: "o dall'organo straordinario di liquidazione";
o) all'art. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 4 la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) sulla base delle norme di legge relative al personale dipendente in eccedenza;";
2) alla lettera e) del comma 4 dopo le parole: "Cassa depositi e prestiti" sono inserite le seguenti: "e con altri soggetti esercenti attivita' creditizia";
3) la lettera d) del comma 5 e' soppressa;
p) l'art. 15 e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Rideterminazione della pianta organica e mobilita' del personale). - 1. L'ente locale provvede alla rideterminazione della pianta organica ed al collocamento in disponibilita' del personale eccedente in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.
L'ente locale e' tenuto al pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti posti in disponibilita' dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilita', fermo restando il diritto al rimborso da parte dello Stato, su richiesta dell'ente da presentarsi entro 60 giorni dalla cessazione dello stato di disponibilita'.".
Note all'art. 44:
- Il testo dell'art. 120 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 120 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
24 agosto 1993, n. 378 ). - 1. Ove nel decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 , si faccia riferimento all' art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 , od all' art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 , il riferimento deve intendersi al capo settimo del presente testo di legge.
2. Ove nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 si faccia riferimento all' art. 12-bis del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80 , il riferimento deve intendersi all'art. 37 del presente testo di legge.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell'art. 2 e' abrogato;
b) all'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Valgono per i commissari straordinari liquidatori le disposizioni in materia di incompatibilita' stabilite dell' art. 102 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , per i revisori dei conti degli enti locali";
2) il comma 2 e' sostituito dai seguente: "2. Il commissario straordinario liquidatore, per i comuni fino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra funzionari dotati di una idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nei registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri";
3) il primo periodo del comma 7 e' sostituito dai seguenti:
"Il compenso spettante al Commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione con prelazione nei confronti degli altri crediti, e' determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero dei creditori e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai componenti della commissione spettano inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti dei dirigenti dello Stato.";
4) il comma 8 e' sostituito dai seguenti:
"8. Gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione.
Delle omissioni gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale assumono responsabilita' personale.
8-bis . Gli amministratori ed il segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente ed all'ammontare della liquidazione, nelle quantita' richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo puo' retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione.
8-ter . Nel caso in cui l'assegnazione di personale sia documentalmente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo puo', anche ai fini del comma 12 dell'art. 6, incaricare professionisti o funzionari pubblici, in servizio o in quiescenza, ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime giuridico di prelazione previsto per i compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione.
8-quater . Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione e' consentito, per l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio, a condizione che essi provvedano a stipulare la polizza assicurativa prevista dall' art. 16 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 , con onere a carico della liquidazione.";
c) al comma 1 dell'art. 5 la lettera c) e' soppressa;
d) al comma 1 dell'art. 5 le lettere n) e p) sono sostituite dalle seguenti:
"n) predisposizione del piano di rilevazione della massa passiva e di un successivo piano di estinzione, includendo anche le passivita' accertate successivamente al piano di rilevazione dei debiti;
p) liquidazione e pagamento dei residui debiti, fino alla concorrenza della massa attiva realizzata;";
e) dopo il comma 1 dell'art. 5 e' aggiunto il seguente: "1-bis . Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed al mutui passivi gia' attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese.";
f) dopo l'art. 5 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Piano di rilevazione della massa passiva) .
- 1. Il piano di rilevazione della massa passiva si compone di due parti: la massa passiva, ivi compresi gli oneri di liquidazione, e i debiti esclusi, allegati al piano stesso.
Si conclude con la proposta di riparto.
2. Fanno parte della massa passiva:
a) le somme di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 6 del presente decreto;
b) i crediti dell'ente di cui al comma 7, ultimo periodo, dell'art. 6 del presente decreto;
c) i debiti di cui alle lettere b) , c) , d) , e) , f) , g) e h) di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 .
3. Le schede di rilevazione delle singole partite debitorie devono contenere almeno:
a) le generalita' identificative del creditore;
b) l'importo del debito distinto per capitale ed accessori;
c) l'oggetto dell'obbligazione e l'epoca in cui e' sorta la stessa;
d) il tipo e gli estremi del documento che comprova il credito.
Per le passivita' derivanti da forniture di beni e servizi, l'attestazione reca anche una valutazione sulla congruita' della prestazione resa, ove cio' sia possibile sulla base degli elementi disponibili.
4. I medesimi elementi di cui al comma 3 devono essere richiesti per la presentazione delle domande di inserimento nel piano di rilevazione di cui all' art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 .";

g) all'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Piano di estinzione";
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il piano di estinzione si compone di tre parti: la massa attiva, la massa passiva, ivi compresi gli oneri di liquidazione, e i debiti esclusi, allegati al piano stesso. Si conclude con la proposta di riparto.";
3) al comma 2 la lettera f) e' sostituita dalla seguente: " f) il ricavato della vendita di beni immobili se ed in quanto necessaria, tenuto conto degli introiti di cui alle lettere g) e h) ;";
4) al comma 2 la lettera g) e' sostituita dalla seguente: " g) il ricavato del mutuo a carico dello Stato;";
5) al comma 3 sono abrogate le lettere c), d) ed e) , e la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) i debiti di cui alle lettere b) , c) , d) , e) , f) , g) e h) dell'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 .";
6) al comma 5 la lettera e) e' sostituita dalla seguente: " e) i debiti fuori bilancio maturati entro il 12 giugno 1990, non riconosciuti dal consiglio dell'ente entro il 15 luglio 1991 o dall'organo straordinario di liquidazione;" e la lettera g) e' abrogata;
7) il comma 6 e' abrogato;
h) all'art. 9 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedure della formazione del piano di rilevazione della massa passiva";
2) il comma 5 e' abrogato;
i) dopo l'art. 9 e' inserito il seguente:
"Art. 9-bis (Adempimenti dell'ente locale relativi alla massa passiva) . - 1. L'ente locale e' tenuto agli adempimenti previsti dall' art. 87, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 .
2. L'ente e' tenuto ad effettuare accurata revisione di tutti i residui dell'esercizio precedente a quello relativo all'ipotesi di bilancio, compresi quelli a destinazione vincolata, risultanti dal conto consuntivo o dal verbale di chiusura, nel caso non sia scaduto il termine per la redazione del conto.
3. L'ente dissestato e' altresi tenuto a trasmettere all'organo di liquidazione, entro il predetto termine di trenta giorni dall'insediamento, l'elenco dei beni patrimoniali disponibili, con l'indicazione delle eventuali cause di inalienabilita' specificamente riferite ai singoli beni, al fine dell'eventuale alienazione da parte dell'organo straordinario di liquidazione.";
l) l'art. 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Contenuto e forma del piano di estinzione). - 1. Il piano di estinzione e' costituito dalle passivita' e delle attivita' inserite nel piano di rilevazione e da quelle accertate successivamente all'esecutivita' del predetto piano, ed e' redatto con i medesimi criteri utilizzati per quest'ultimo, sia ai fini dell'ammissibilita' dei debiti, sia al fine della formazione della massa attiva.
2. Il piano di estinzione si conclude con la proposta di riparto della massa attiva disponibile fra i creditori, detratti gli oneri di liquidazione ed i debiti finanziati con entrate vincolate a norma di legge. Per la quota che residua della liquidazione totale dei creditori degli enti e' prevista la restituzione all'ente stesso per la sola parte rinveniente da componenti della massa attiva originariamente di proprieta' dell'ente locale, fatta esclusione del mutuo concesso in funzione dello stato di dissesto e comunque riducendo prioritamente il mutuo stesso di un importo pari alla quota residua. In caso di massa attiva insufficiente e' previsto il riparto proporzionale alla massa passiva.
3. Al piano di estinzione sono allegati i provvedimenti di diniego, e relativa documentazione, eventualmente adottati nei confronti di richieste pervenute successivamente al piano di rilevazione, e ritenute non inseribili nella massa passiva, in quanto non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 6 del presente decreto.";
m) all'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Gestione della liquidazione delle passivita' contenute nel piano di rilevazione e formazione del piano di estinzione";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'organo straordinario di liquidazione, in esecuzione del piano, attua con sollecitudine tutti i provvedimenti necessari all'acquisizione delle entrate e quelli per il pagamento della massa passiva ammessa alla liquidazione, ed in primo luogo assume il mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'importo indicato nel piano.";
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. L'organo straordinario della liquidazione provvede al pagamento dei residui passivi non vincolati e dei debiti fuori bilancio.
Per i debiti di cui alla lettera c) dell'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , acquisisce preventivamente il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva.";
4) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
"7-bis . L'organo straordinario di liquidazione provvede a pagare gli acconti per le passivita' inserite nel piano di rilevazione entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo di cui al comma 2 del presente articolo, utilizzando altresi' le ulteriori attivita' acquisite, se necessarie per il completo sodiddisfo dei creditori.
7-ter . La determinazione degli acconti, fatte salve le cause di prelazione accertate, avviene accantonando le somme necessarie per garantire il pagamento, nella medesima percentuale dei debiti inseriti nei piano, dei debiti esclusi dal piano di rilevazione.";
n) al comma 2 dell'art. 12, dopo le parole: "entro il termine del 15 luglio 1991" sono inserite le seguenti: "o dall'organo straordinario di liquidazione";
o) all'art. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 4 la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) sulla base delle norme di legge relative al personale dipendente in eccedenza;";
2) alla lettera e) del comma 4 dopo le parole: "Cassa depositi e prestiti" sono inserite le seguenti: "e con altri soggetti esercenti attivita' creditizia";
3) la lettera d) del comma 5 e' soppressa;
p) l'art. 15 e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Rideterminazione della pianta organica e mobilita' del personale). - 1. L'ente locale provvede alla rideterminazione della pianta organica ed al collocamento in disponibilita' del personale eccedente in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.
L'ente locale e' tenuto al pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti posti in disponibilita' dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilita', fermo restando il diritto al rimborso da parte dello Stato, su richiesta dell'ente da presentarsi entro 60 giorni dalla cessazione dello stato di disponibilita'.".

- Il testo dell' art. 16 del D.P.R. n. 44/1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 ) e' il seguente:
"Art. 16 (Copertura assicurativa). - 1. In attuazione dell' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , le amministrazioni sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni e decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento".
- Per il D.P.R. n. 378/1993 vedasi la nota all'articolo 35.
- Il testo dell' art. 2 del D.P.R. n. 378/1993 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 2 (Aspetti formali e contenuto della deliberazione). - 1. La deliberazione di dissesto e' adottata per il solo fatto dell'esistenza dei presupposti indicati all'art. 1, senza la previa adozione di alcun altro provvedimento.
2. (Abrogato).
3. La deliberazione di dissesto illustra dettagliatamente le cause che l'hanno determinato e la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto con il conseguente intendimento di avvalersi delle disposizioni dell' art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 e dell' art. 21 del decreto-legge n. 8 del 1993 .
4. La deliberazione di dissesto e' soggetta al controllo di legittimita' previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 .
E' pubblicata all'albo pretorio dell'ente nei modi di legge.
5. La deliberazione di dissesto e' trasmessa, con assicurata convenzionale, entro sette giorni dall'esecutivita', alla commissione di ricerca per la finanza locale ed alla commissione centrale per la finanza locale operanti presso il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, e, per conoscenza, al prefetto della provincia.
6. Il Ministero dell'interno provvede alla richiesta di pubblicazione dell'estratto della deliberazione nella Gazzetta Ufficiale, unitamente agli estremi del decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione ed all'indicazione del nominativo del commissario o dei commissari straordinari di liquidazione".
- Il testo dell' art. 4 del D.P.R. n. 378/1993 , gia' citato, come modificato dal presente D.Lgs. e' il seguente:
"Art. 4 (Nomina, insediamento e funzionamento dell'organo straordinario di liquidazione). - 1. Valgono per i commissari straordinari liquidatori le disposizioni in materia di incompatibilita' stabilite dall' articolo 102 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , per i revisori dei conti degli enti locali.
2. Il Commissario straordinario liquidatore, per il comuni fino a 5.000 abitanti, o i componenti della Commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra funzionari dotati di una idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli scritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Il commissario straordinario liquidatore per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti o la commissione straordinaria di liquidazione per gli altri comuni e per le amministrazioni provinciali, dopo la nomina, si insediano presso l'ente che ha deliberato il dissesto.
4. La commissione straordinaria di liquidazione elegge nel suo seno il suo presidente e delibera a maggioranza dei suoi componenti.
5. Il commissario o la commissione assumono le decisioni con deliberazioni sottoscritte dai componenti dell'organo straordinario di liquidazione e aventi numerazione unica e separata da quelle degli organi dell'ente, curandone la conservazione in originale in apposita raccolta.
6. Le deliberazioni dell'organo straordinario di liquidazione, fatta eccezione di quella approvativa del rendiconto della gestione, non sono soggette al controllo del comitato regionale di controllo e sono immediatamente esecutive, ferma restando la procedura di pubblicazione a norma di legge.
7. Il compenso spettante al Commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione con prelazione nei confronti degli altri crediti, e' determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero dei creditori e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai compenenti della commissione spettano inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti dei dirigenti dello Stato. Per i liquidatori non dipendenti dello Stato, e' stabilita l'equiparazione alla qualifica piu' elevata nel collegio, o in mancanza, alla qualifica di primo dirigente.
8. Gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione.
Delle omissioni gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale assumono responsabilita' personale.
8-bis. Gli amministratori ed il segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente ed all'ammontare della liquidazione, nelle quantita' richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo puo' retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione.
8-ter. Nel caso in cui l'assegnazione di personale sia documentalmente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo puo', anche ai fini del comma 12 dell'art. 6, incaricare professionisti o funzionari pubblici, in servizio o in quiescenza, ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato, con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime giuridico di prelazione previsto per i compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione.
8-quater. Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione e' consentito, per l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio, a condizione che essi provvedano a stipulare la polizza assicurativa prevista dall' articolo 16 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 , con onere a carico della liquidazione".
- Il testo dell' art. 5 del D.P.R. n. 378/1993 , gia' citato, come modificato dal presente articolo e' il seguente:
"Art. 5 (Competenza dell'organo straordinario di liquidazione). -
1. L'organo straordinario di liquidazione ha le seguenti competenze:
a) definizione ed acquisizione del fondo cassa relativo alla gestione dei residui;
b) istituzione del servizio di cassa della gestione di liquidazione;
c) (soppresso);
d) accertamento dell'indebitamento fuori bilancio;
e) inserimento d'ufficio nella massa passiva, per capitale, accessori e spese, dei debiti rinvenenti da procedure esecutive in corso al momento della deliberazione di dissesto e successive richieste al giudice dell'esecuzione di provvedimenti dichiarativi dell'estinzione dei procedimenti;
f) transazione delle vertenze;
g) evidenziazione dei debiti di bilancio e fuori bilancio ammissibili alla procedura di liquidazione;
h) evidenziazione dei debiti che non sono ammissibili alla procedura di liquidazione e relative segnalazioni;
i) provvedimenti per l'accertamento e la riscossione dei residui attivi;
l) individuazione ed alienazione del patrimonio disponibile;
m) individuazione ed acquisizione delle attivita' che possono finanziare il piano di estinzione dei debiti;
n) predisposizione del piano di rilevazione della massa passiva e di un successivo piano di estinzione, includendo anche le passivita' accertate successivamente al piano di rilevazione dei debiti;
o) assunzione ed acquisizione del mutuo costituente il contributo erariale alla liquidazione;
p) liquidazione e pagamento dei residui debiti, fino alla concorrenza della massa attiva realizzata;
q) deliberazione del rendiconto della gestione.
1-bis. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi gia' attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese".

- Il testo dell' art. 6 del D.P.R. n. 378/1993 , gia' citato, come modificato dal presente D.Lgs. e' il seguente:
"Art. 6. (Piano di estinzione). - 1. Il piano di estinzione si compone di tre parti: la massa attiva, la massa passiva, ivi compresi gli oneri di liquidazione, e i debiti esclusi, allegati al piano stesso. Si conclude con la proposta di riparto.
2. Fanno parte della massa attiva:
a) il fondo di cassa risultante al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla deliberazione del dissesto, rettificato sulla base delle riscossioni dei residui attivi e, fino alla concorrenza della cassa, dei pagamenti di residui passivi, effettuati prima della deliberazione di dissesto:
b) i crediti riportati tra i residui attivi dopo la revisione straordinaria degli stessi, esclusi quelli di cui al comma 6 del presente articolo;
c) le quote di mutui residue e disponibili in quanto corrispondenti ad economie accertate rispetto alle somme mutuate, esclusi i mutui della Cassa depositi e prestiti;
d) il ricavato della cessione di attivita' produttive non sufficientemente remunerative per l'ente;
e) il ricavato della vendita di beni mobili non strettamente indispensabili per il disimpegno dei servizi d'istituto;
f) il ricavato della vendita di beni immobili, se ed in quanto necessaria, tenuto conto degli introiti di cui alle lettere g) e h);
g) il ricavato del mutuo a carico dello Stato;
h) interessi attivi maturati sul conto bancario di cassa della gestione.
3. Fanno parte della massa passiva:
a) le somme da restituire al comune per gia' avvenuto pagamento di residui passivi non portati in detrazione, come da comma 2, lettera a), del presente articolo: i debiti riportati nei residui passivi (anche perenti) rideterminati quali risultano nel complesso, per capitolo, dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio dell'ente o dal verbale di chiusura dell'esercizio precedente a quello della dichiarazione di dissesto, se non sono decorsi i termini per l'approvazione del conto consuntivo;
b) i debiti di cui alle lettere b) , c) , d) , e) , f) , g) e h) dell'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 ;
c) (abrogata);
d) (abrogata);
e) (abrogata).
4. Gli oneri di liquidazione sono costituiti dai compensi ai liquidatori, dai rimborsi di spese, dalle indennita' di missione e dalle spese per le eventuali consulenze esterne autorizzate.
5. Sono esclusi dalla massa passiva:
a) i debiti fuori bilancio, anche se riconosciuti, ed i residui passivi, caduti in prescrizione ai sensi dell' art. 2934 del codice civile ;
b) i debiti fuori bilancio che non siano suffragati dalle attestazioni dell'amministrazione ordinaria e da idonea documentazione ovvero da sola documentazione per i casi di cui alla lettera c) del comma 3;
c) i debiti fuori bilancio che non siano conseguenti a spese per l'esercizio di funzioni o servizi di competenza dell'ente per legge;
d) i debiti fuori bilancio relativi comunque a spese di rappresentanza, pranzi, ricevimenti, consumazioni o simili;
e) i debiti fuori bilancio maturati entro il 12 giugno 1990, non riconosciuti dal consiglio dell'ente entro il 15 luglio 1991 o dall'organo straordinario di liquidazione;
f) i debiti fuori bilancio maturati dopo il 12 giugno 1990 per fattispecie diverse da quelle indicate all' articolo 12-bis, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991 , in quanto rientranti nell'ambito di applicazione dell' art. 23 del decreto-legge n. 66 del 1989 ;
g) (abrogata);
h) debiti per espropriazione di aree ricomprese nei piani di edilizia economico-popolare o di insediamenti produttivi, per le parti cedute o date in concessione superficiaria a enti o privati per la realizzazione di immobili, in tutti i casi nei quali l'ente sia in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari.
6. (Abrogato).
7. Il piano di estinzione si conclude con la proposta di riparto della massa attiva tra i creditori, detratti gli oneri di liquidazione di cui al precedente comma 4 ed i debiti finanziati con entrate vincolate a norma di legge.
Per la quota che residua dalla liquidazione totale dei creditori dell'ente locale e' prevista la restituzione all'ente stesso per la sola parte rinveniente da componenti della massa attiva originariamente di proprieta' dell'ente locale e fatta esclusione del mutuo concesso in funzione dello stato di dissesto. In caso di massa attiva insufficiente, e' previsto il riparto proporzionale alla massa passiva. Fermo restando l'accertamento delle condizioni di legittimita' della spesa, da effettuarsi a cura dell'organo straordinario di liquidazione, i residui passivi, pagati anteriormente alla data di deliberazione del dissesto o anteriormente al 21 marzo 1992 per i dissesti gia' dichiarati a tale data, sono assistiti da prelazione per la parte eccedente la cassa come determinata ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 6. Se pagati posteriormente alla data di deliberazione del dissesto i residui passivi, fermo restando l'accertamento delle condizioni di legittimita' della spesa, sono inseriti nella massa passiva come credito del comune, restando a carico degli amministratori l'eventuale parte eccedente in caso di pagamento proporzionale per insufficienza della massa attiva.
8. Nella parte del piano relativa alla massa attiva, l'organo straordinario di liquidazione espone dettagliatamente i vari cespiti e ne indica singolarmente il valore secondo la stima effettuata ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del presente decreto. Nel caso di cessione di attivita' produttive o vendite di beni immobili l'organo di liquidazione e' tenuto ad iscrivere nel piano di risanamento un valore pari a 4/5 (80 per cento) della stima effettuata.
9. Nella parte del piano relativa alla massa passiva, l'organo straordinario di liquidazione indica i debiti singolarmente, evidenziando, in due settori distinti, uno per i residui e l'altro per i fuori bilancio:
- il numero d'ordine;
- il nominativo o ragione sociale;
- l'oggetto della spesa;
- l'epoca del debito;
- l'importo del debito per sorte capitale;
- l'importo del debito per interessi ed accessori;
- il totale del debito.
10. In calce al piano di estinzione dei debiti il commissario o tutti i commissari straordinari di liquidazione rendono, sotto la propria personale responsabilita', la dichiarazione di rispetto delle disposizioni delle leggi e del presente decreto, assicurando:
a) che non sono compresi nella massa passiva debiti prescritti;
b) che non sono compresi nella massa passiva debiti ricadenti nei casi di esclusione previsti dal presente decreto;
c) che i debiti ammessi alla massa passiva si riferiscono a spese per le quali e' stata accertata la necessita' per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza dell'ente locale per legge;
d) che per i debiti ammessi e' stata acquisita la documentazione conforme alle prescrizioni ed ai modelli che fanno parte del presente decreto.
11. Nella parte del piano relativo ai debiti esclusi, l'organo straordinario di liquidazione riporta gli elementi identificativi di cui al precedente comma 9 ed i motivi dell'esclusione.
12. Prima dell'inclusione nella massa passiva di perdite di gestione di enti od organismi dipendenti dall'ente locale nonche' di aziende municipalizzate, provincializzate, consortili e speciali, l'organo straordinario di liquidazione ha l'obbligo di verificare l'attendibilita' dei dati ed accertare, anche sotto l'aspetto della pertinenza e della congruita', la legittimita' delle partite di credito e di debito, nell'ambito degli enti, organismi ed aziende, i quali percio' sono tenuti a consentire gli accessi negli uffici e la disponibilita' degli atti. Per le partite per le quali l'organo di liquidazione non abbia accertato i requisiti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 12.
13. Il piano di estinzione e' redatto secondo lo schema allegato D al presente decreto".
- Il testo dell' art. 9 del D.P.R. n. 378/1993 , gia' citato, come modificato dal presente D.Lgs. e' il seguente:
"Art. 9. (Procedure della formazione del piano di rilevazione della massa passiva). - 1. L'organo straordinario di liquidazione entro dieci giorni dalla data di insediamento provvede a dare pubblico avviso mediante affissione all'albo pretorio e nei consueti luoghi pubblici dell'inizio della attivita' di accertamento dei debiti per la successiva redazione del piano di estinzione, indicando il termine entro il quale deve provvedere a norma di legge.
2. Ai creditori gia' riconosciuti dal consiglio dell'ente, ai creditori che chiedono l'iscrizione ed a tutti gli altri comunque rilevati, l'organo straordinario di liquidazione invia la comunicazione di inizio del procedimento di accertamento e di eventuale liquidazione, di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , chiedendo, se non acquisiti, la trasmissione di ogni atto, documento o memoria.
3. Per le vertenze giudiziarie in corso, l'organo straordinario di liquidazione richiede ed effettua, se possibile, transazioni per la sorte capitale, gli interessi e gli accessori.
4. L'organo straordinario di liquidazione, sulla base dei documenti raccolti, delibera l'ammissibilita' dei debiti alla massa passiva e da comunicazione agli interessati dell'esclusione e della responsabilita' personale degli ordinatori delle spese, precisando i motivi del provvedimento.
5. (Abrogato).
6. I creditori non inseriti nella massa passiva del piano di estinzione possono fare richiesta all'organo straordinario della liquidazione dando dimostrazione del credito da loro vantato nei confronti dell'ente, sino a che non interviene l'approvazione con decreto del Ministro dell'interno del piano di estinzione. Sino a quel momento l'organo della liquidazione, se ritiene giustificata la pretesa del creditore, apporta al piano di estinzione le relative modificazioni e le trasmette alla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, per il seguito di competenza.".

- Il testo dell' art. 11 del D.P.R. n. 378/1993 , gia' citato, come modificato dal presente D.Lgs. e' il seguente:
"Art. 11 (Gestione della liquidazione delle passivita' contenute nel piano di rilevazione e formazione del piano di estinzione). - 1. L'organo straordinario di liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a se' stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere e' un istituto di credito, il servizio di cassa e' gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati dei pagamenti, con modalita' analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione o del presidente della commissione straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990. In caso di deficienza di cassa l'organo straordinario di liquidazione puo' richiedere al proprio cassiere un'anticipazione fino ad un massimo di L. 5.000.000 per i comuni fino a 5.000 abitanti e di L. 10.000.000 per gli altri comuni, comunque, per ambedue le ipotesi, entro il limite di un quarto del mutuo assistito dal contributo statale.
2. L'organo straordinario di liquidazione, in esecuzione del piano, attua con sollecitudine tutti i provvedimenti necessari all'acquisizione delle entrate e quelli per il pagamento della massa passiva ammessa alla liquidazione, ed in primo luogo assume il mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'iporto indicato nel piano.
3. Il tesoriere dell'ente versa all'istituto bancario che provvede al servizio di cassa della liquidazione ovvero accredita sull'apposito conto, se tiene il servizio di cassa della liquidazione, tutte le riscossioni che dovesse eseguire in conto dei residui, salvo diversa disposizione dell'organo straordinario di liquidazione.
4. L'organo straordinario della liquidazione provvede al pagamento dei residui passivi non vincolati e dei debiti fuori bilancio. Per i debiti di cui alla lettera c) dell'articolo 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , acquisisce preventivamente il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva.
5. L'istituto di credito incaricato del servizio di cassa della liquidazione e' tenuto a fornire informazioni sui flussi di entrata e di spesa qualora fosse disposto in tal senso dal Ministero del tesoro.
6. In presenza di eventi straordinari o imprevisti che comportano una diminuzione della massa attiva o della mancata vendita di beni disponibili dell'ente tali da compromettere l'esecuzione del piano di estinzione, l'organo straordinario della liquidazione propone alla commissione di ricerca per la finanza locale, per il parere di competenza, le necessarie modifiche al piano con l'eventuale richiesta di un'adeguamento del contributo erariale nel rispetto dei limiti massimi consentiti per legge.
7. La disponibilita' di cassa, che eventualmente residua dopo il pagamento dei debiti, e' versata, a cura dell'organo della liquidazione alla tesoreria comunale entro quindici giorni dalla data di esecutivita' della deliberazione che approva il rendiconto della gestione della liquidazione e ne e' data contestuale comunicazione all'ente. Nel caso in cui il piano di estinzione sia stato finanziato col mutuo appositamente autorizzato dal Ministero dell'interno, l'importo relativo, fino alla concorrenza della disponibilita' residua, e' versato allo Stato in conto entrate eventuali del tesoro.
7-bis. L'organo straordinario di liquidazione provvede a pagare gli acconti per le passivita' inserite nel piano di rilevazione entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo di cui al comma 2 del presente articolo, utilizzando altresi' le ulteriori attivita' acquisite, se necessarie per il completo soddisfo dei creditori.
7-ter. La determinazione degli acconti, fatte salve le cause di prelazione accertate, avviene accantonando le somme necessarie per garantire il pagamento, nella medesima percentuale dei debiti inseriti nel piano, dei debiti esclusi dal piano di rilevazione.".
- Il testo dell' art. 12 del D.P.R. n. 378/1993 , gia' citato, come modificato dal presente D.Lgs. e' il seguente:
"Art. 12 (Provvedimenti sui debiti non ammessi alla liquidazione e sui danni recati all'ente locale o all'erario). - 1. I debiti esclusi dalla liquidazione, sono comunicati, con la notifica del decreto ministeriale che approva il piano di estinzione, al consiglio dell'ente il quale e' tenuto ad individuare con deliberazione i soggetti ritenuti responsabili dei debiti comunicandoli ai relativi creditori, senza che ne derivino oneri per l'ente, ai sensi dell' art. 25 comma 13, del decreto-legge n. 66 del 1989 .
2. I debiti maturati sino al 12 giugno 1990, esclusi dalla liquidazione in quanto non riconosciuti dall'ente entro il termine del 15 luglio 1991 o dall'organo straordinario di liquidazione, sono comunicati direttamente dall'organo di liquidazione al procuratore generale presso la Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilita' conseguenti al mancato riconoscimento degli stessi.
3. I debiti non ammessi alla liquidazione, in quanto rientranti nella fattispecie dell' art. 23, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 66 del 1989 , sono comunicati direttamente ai creditori perche' non a carico dell'ente.
4. Qualora il consiglio dell'ente non provvede in ordine ai debiti di cui al comma 1 il comitato regionale di controllo e' tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto ministeriale approvativo dal piano di estinzione, a nominare un commissario ad acta per i provvedimenti sostitutivi.
5. In ogni caso di accertamento di danni all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla segnalazione dei fatti al procuratore generale presso la Corte dei conti.".
- Il testo dell' art. 14 del D.P.R. n. 378/1993 , gia' citato, come modificato dal presente D.Lgs. e' il seguente:
"Art. 14 (Principi del bilancio riequilibrato e contestuali provvedimenti dell'ente dissestato). - 1.
L'ipotesi di bilancio riequilibrato redatta su modello ufficiale e deliberata dal consiglio dell'ente o dal commissario nominato ai sensi dell' art. 39 della legge n. 142 del 1990 ed e' presentata al Ministero dell'interno nel termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del dereto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario della liquidazione.
L'inosservanza del termine per la deliberazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato integra l'ipotesi di cui all' art. 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990 .
2. La deliberazione con la quale l'ente adotta l'ipotesi di bilancio e' soggetta al controllo di legittimita' del comitato regionale di controllo.
3. L'ipotesi di bilancio riequilibrato comprende anche l'ipotesi di relazione previsionale e programmatica per il trennio che ne costituisce allegato.
4. L'ipotesi di bilancio e' formulata:
a) obbligatoriamente, sulla base della previsione di aumento delle imposte, delle tasse e dei canoni patrimoniali nella misura massima consentita dalla legge, con il recupero della base imponibile totalmente o parzialemente evasa;
b) sulla base del contributo erariale per l'allineamento alla media dei contributi erariali dei comuni della stessa classe demografica, calcolata ad inizio dell'anno relativo all'ipotesi di bilancio, a norma dell' art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 1989 ;
c) sulla base delle norme di legge relative al personale dipendente in eccedenza;
d) sulla base dell'eliminazione dei servizi non indispensabili e del contenimento degli altri livelli di spesa entro limiti di prudenza;
e) sulla base di rate di ammortamento conseguenti al consolidamento dell'esposizione debitoria con la Cassa depositi e prestiti e con altri soggetti esercenti attivita' creditizia;
f) sulla base di un contributo una tantum del Ministero dell'interno per il trattamento economico del personale posto in mobilita';
g) sulla base del contenimento delle perdite di gestione degli enti ed organismi dipendenti dall'ente locale nonche' delle aziende municipalizzate, provincializzate, consortili e speciali, entro limiti compatibili con il bilancio riequilibrato dell'ente e sino al definitivo risanamento della gestione degli enti, organismi ed aziende.
5. Contestualmente alla deliberazione dell'ipotesi di bilancio, l'ente locale delibera:
a) l'aumento di tutte le imposte e tasse (compreso il contributo per gli oneri di urbanizzazione) e di tutti i canoni patrimoniali alle misure stabilite dalla legge;
b) provvedimenti di immediata applicazione tendenti ad eliminare ogni caso di evasione dei tributi e dei canoni patrimoniali;
c) la rideterminazione della pianta organica con la riduzione della stessa entro il rapporto medio dipendenti/abitanti della fascia demografica di appartenenza;
d) (soppressa);
e) i provvedimenti relativi al risanamento economico-finanziario degli enti ed organismi dipendenti dall'ente locale nonche' delle aziende municipalizzate, provincializzate, consortili e speciali dell'ente, secondo le norme vigenti in materia.
6. L'ipotesi di bilancio e' stabilmente riequilibrata quando viene assicurato un pareggio economico e finanziario che preveda ragionevoli rapporti tra le diverse componenti della spesa in modo che una o piu' di esse non ne comprimano altre, rendendo impossibile la copertura finanziaria dei servizi indispensabili.
7. La presentazione al Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio di cui al comma 1 si intende realizzata mediante il deposito dell'atto alla commissione di ricerca per la finanza locale operante presso il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, unitamente ai seguenti documenti:
a) relazione previsionale e programmatica, nella quale sia data dimostrazione della razionalizzazione dei servizi e della maggiore economicita' ed efficienza che si vuole raggiungere, con allegati i piani finanziari delle opere pubbliche realizzate negli ultimi tre anni o in corso di realizzazione;
b) relazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti, sull'ipotesi di bilancio;
c) rapporto dell'ente ai fini dell'istruttoria dell'ipotesi di bilancio, redatto sul modello conforme all'allegato F al presente decreto;
d) deliberazioni di aumento dei tributi e dei canoni patrimoniali;
e) deliberazioni riguardanti la riorganizzazione dei servizi;
f) deliberazioni di rideterminazione della pianta organica e di mobilita' del personale.
8. E' fatto obbligo all'ente di trasmettere gli estremi dell'esecutivita' della deliberazione e le eventuali modifiche apportate alla stessa su richiesta dell'organo regionale di controllo anche successivamente alla presentazione al Ministro dell'interno.
9. La deliberazione e' anche trasmessa, a mezzo del servizio postale, al prefetto della provincia.".
Entrata in vigore il 12 luglio 1996
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