Art. 45. 1. L' art. 121 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 121 (Procedure di risanamento finanziario in corso). - 1. Le disposizioni relative al risanamento degli enti locali dissestati contenute nel presente decreto legislativo si applicano anche agli enti locali che abbiano gia' dichiarato lo stato di dissesto per i quali, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio. Per tali enti il consiglio presenta entro tre mesi l'ipotesi di bilancio ai sensi dell'art. 91. Lo stato di dissesto perdura sino al 31 dicembre dell'anno in cui interviene l'approvazione dell'ipotesi di bilancio o sino al termine previsto dall'art. 95, comma 1, se tale periodo di tempo sia maggiore.
2. Le disposizioni relative al risanamento degli enti locali dissestati contenute nel presente decreto legislativo, ad eccezione di quelle di cui alla sezione terza del capo settimo, si applicano anche agli enti locali per i quali al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Per tali enti, in deroga a quanto disposto dall'art. 123, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'ipotesi di bilancio recate dall' art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 .
3. In deroga a quanto disposto dall'art. 123, agli enti locali per i quali al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo sia intervenuta l'approvazione del piano di risanamento, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al piano di risanamento recate dall' art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 .
4. La disposizione di cui all'art. 95, comma 1, relativa alla durata del risanamento si applica anche agli enti locali di cui ai commi 2 e 3. I medesimi enti sono tenuti, ove non avessero adempiuto, alla presentazione, entro il 30 giugno 1996, delle certificazioni previste dall' art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , relativamente agli anni 1994 e precedenti.
5. Per tutta la durata del dissesto determinata con i criteri dei commi 1 e 4 permangono gli obblighi relativi all'attivazione delle entrate proprie di cui all'art. 84.
6. Per i soli enti locali che hanno dichiarato il dissesto ai sensi dell' art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 , e per i quali non sia intervenuta l'appro vazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, il Ministro dell'interno, su parere della Commissione di ricerca per la finanza locale, autorizza misure straordinarie, anche in deroga alle norme vigenti, per il raggiungimento dell'equilibrio, comunque senza oneri a carico dello Stato.".
2. Nelle procedure di risanamento in corso conservano validita' i piani di estinzione trasmessi al Ministero dell'interno entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Agli stessi si applicano, dopo l'approvazione da parte del Ministro dell'interno, le disposizioni in materia di liquidazione e pagamento di cui all' art. 89 del decreto legislativo n. 77 del 1995 , come modificato dal presente decreto legislativo.
3. Agli enti locali dissestati compresi nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 121 del decreto legislativo n. 77 del 1995 , come modificato dal presente decreto legislativo, non si applica la disposizione relativa all'obbligo di avviso dell'avvio della procedura di rilevazione di cui al comma 2 dell'art. 87 del medesimo decreto legislativo ed il termine di cui al comma 1 del medesimo art. 87 e' fissato in 150 giorni; i termini la cui decorrenza e' stabilita alla data di insediamento dell'organo straordinario di liquidazione iniziano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Note all'art. 45:
- Il testo dell' art. 21 del D.L. n. 8/1993 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica) (come modificato dai commi 6 e 7 e, indirettamente, dal comma 8 dell'articolo 2 del D.L. n. 515/1994 (Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994)) (Risanamento finanziario degli enti locali dissestati) e' il seguente:
"Art. 21 (come modificato dai commi 6 e 7 e, indirettamente, dal comma 8 dell'articolo 2 del D.L. n. 515/1994 (Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994)) (Risanamento finanziario degli enti locali dissestati). - 1. La deliberazione di dissesto di cui all' articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 , deve essere obbligatoriamente adottata dal consiglio dell'ente locale ogni qualvolta non puo' essere garantito l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non sia stato fatto validanente fronte, nei termini, con i mezzi indicati all'art. 24 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989 , e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero non possa farsi fronte con le modalita' previste all' art. 1-bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 .
L'omissione integra l'ipotesi di cui all' art. 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990 , con l'applicazione prioritaria della procedura di cui al comma 2 del medesimo art. 39. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario comunque nominato ai sensi del comma 3 del citato art. 39 della legge n. 142 del 1990 . La deliberazione non e' revocabile e puo' essere adottata solo se non e' stato deliberato il bilancio per l'esercizio relativo. La deliberazione e' pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti competono ad un commissario straordinario liquidatore, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, e ad una commissione straordinaria di liquidazione di tre membri, per i comuni con piu' di 5.000 abitanti e per le province, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. Il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione, e' determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai componenti della commissione, spettano inoltre i rimborsi di spese previsti secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti dello Stato. Il commissario o la commissione hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, nonche' di utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale e di emanare direttive burocratiche.
3. Il commissario o la commissione, di cui al comma 2, provvedono all'accertamento della situazione debitoria a norma di legge e propongono il piano di estinzione. La commissione di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria del piano, proponendone l'approvazione, con eventuali modifiche o integrazioni, al Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto. In deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto i debiti isoluti non producono piu' interessi, rivalutazioni monetarie od altro, sono dichiarate estinte dal giudice, previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese, le procedure esecutive pendenti e non possono essere promosse nuove azioni esecutive. Il commissario o la commissione individuano l'attivo della liquidazione accertando i residui da riscuotere, i ratei di mutuo disponibili ed ogni attivita' non indispensabile da alienare. Il commissario o la commissione hanno titolo ad aquisire entrate relative alla gestione pregressa e ad alienare beni senza alcuna autorizzazione. All'attivo della liquidazione lo Stato concorre con il ricavato di un mutuo - da assumere in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti dal commissario o dalla commissione, a nome dell'ente locale - il cui ammontare non puo' comunque superare l'importo mutuabile determinato sulla base di una rata di ammortamento pari alle quote del fondo investimenti rimaste accantonate a favore dell'ente locale incrementate di un contributo statale. Detto contributo - finanziato con il fondo di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) - e' determinato nell'importo massimo pari a cinque volte la rispettiva quota capitaria stabilita per gli enti dissestati dal citato art. 4. Il commissario o la commissione hanno titolo a transigere vertenze in atto o pretese in corso. I debiti vengono liquidati, a cura del commissario o della commissione, nei limiti della massa attiva disponibile, enro i sei mesi successivi all'acquisizione del mutuo.
Entro il termine di diciotto mesi dall'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'interno, il commissario o la commissione sono tenuti a deliberare il rendiconto della gestione, che e' sottoposto all'esame del comitato regionale di controllo. Dopo l'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno non sono ammesse ulteriori richieste di crediti di data anteriore alla decisione del comitato stesso. L'organo di revisione dell'ente locale ha competenza sul riscontro della liquidazione.
4. Il consiglio dell'ente locale entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto presidenziale di cui al comma 2 presenta al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato con l'adozone dei provvedimenti prescritti dall' art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 .
La graduatoria del personale eccedente rispetto ai parametri indicati in detta norma e' formata dall'ente locale tenendo conto dell'anzianita' di servizio presso l'ente, a parita' di servizio presso lo stesso ente locale del numero delle persone a carico ed in caso di ulteriore parita' dell'anzianita' anagrafica. La graduatoria e' trasmessa per il tramite della commissione centrale per gli organici degli enti locali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che provvede ad assegnare definitivamente il personale ad altre pubbliche amministrazioni con disponibilita' di posti, con onere a carico della quota accantonata di fondo perequativo. All'assegnazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, entro quarantacinque giorni della comunicnione dei nominativi del personale eccedente da trasferire.
5. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilimente riequilibrato e' istruito dalla commissione di ricerca per la finanza locale che formula eventuali rilievi o richieste ed e' approvato entro il termine di quattro mesi, con decreto del Ministro dell'interno.
6. L'inosservanza del termine per la formulazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste della predetta commisione di ricerca, che non puo' superare i sessanta giorni dalla notifica, integra l'ipotesi di cui all' art. 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990 .
7. Le disposizioni dell' art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 si applicano in quanto compatibili con quelle del presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica emanarsi ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le modalita' per l'applicazione del presente articolo.
8. Le norme del presente articolo si applicano anche a tutti gli enti locali per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento e, limitatamente al trasferimento del personale eccedente, agli enti locali per i quali sia stato approvato il piano di risanamento, ma ai quali non sia stata concessa l'autorizzazione alla contrazione del mutuo a ripiano dell'indebitamento pregresso: per questi ultimi continuano ad applicarsi le norme di cui al citato art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 , per quanto riguarda il finanziamento dell'indebitamento pregresso, Sono fatti salvi i trasferimenti gia' avvenuti ai sensi della precedente normativa e, con priorita', le graduatorie del personale in mobilita' gia' compilate e trasmesse in base alle norme precedenti. Per i comuni per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento, valgono le ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a suo tempo deliberate.
9. (Sospeso dalla legge di conversione).
9-bis. E' fatta salva la facolta' per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, di porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla pianta organica rideteriminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma".
- Il testo dell' art. 25 del D.L. n. 66/1989 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) (come modificato dall' articolo 4, comma 13 e dall' articolo 23, comma 4 del D.L. n. 8/1993 ) (Risanamento degli enti locali dissestati e mobilita' del personale degli enti medesimi) e' il seguente:
"Art. 25 (come modificato dall' art. 4, comma 13 e dall' art. 23, comma 4 del D.L. n. 8/1993 ) (Risanamento degli enti locali dissestati e mobilita' del personale degli enti medesimi). - 1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovano in condizioni tali da non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari, sono tenuti ad approvare, con deliberazione dei rispettivi consigli, il piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passivita' gia' esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione.
2. Il piano di risanamento e' costituito da due parti distinte, una per la copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio, l'altra relativa al consolidamento ed al pareggio finanziario della gestione dell'ente.
3. Nella parte del piano di risanamento relativa al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio sono dettagliatamente illustrate, e documentate in allegato, le cause che hanno determinato la situazione verificatasi.
Nella stessa:
a) e' indicato l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio e di quello di gestione degli esercizi successivi;
b) sono elencati, sulla base di attestazione degli amministratori, del segretario e del funzionari, i debiti fuori bilancio relativi a spese per le quali il consiglio, indicati per ognuna la causa che l'ha determinata e il fine pubblico con la stessa conseguito, provvede al riconoscimento di quelle per le quali sia stata espressamente accertata la necessita' per l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici di competenza dell'ente per legge. Il piano indica il fabbisogno finanziario necessario per la copertura sia del disavanzo che dei debiti fuori bilancio riconosciuti, e le risorse proprie attivabili dall'ente per concorrere alla sua copertura. Per il risanamento finanziario del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio possono essere utilizzati:
1) il provvedimento dell'alienazione dei beni comunali disponibili;
2) le quote residue di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e che risultino risponibili, corrispondendo ad economie accertate rispetto alle somme mutuate;
3) le entrate una tantum;
4) altre entrate proprie dell'ente a carattere non ricorrente.
4. Il saldo passivo residuo, dopo l'utilizzazione dei mezzi di cui ai numeri 1), 2) 3) e 4) della lettera b) del comma 3, costituisce l'ammontare per il quale viene attivato l'intervento di risanamento con le norme di cui ai seguenti commi.
5. Nella parte del piano di risanamento relativa al consolidamento della gestione corrente, il consiglio determina l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione di spese correnti. Gli enti ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate le ultime due classi, richiederanno, con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, che costituira' uno dei fattori del consolidamento finanziario della gestione. Per l'attivazione delle entrate proprie possono essere contestualmente deliberati gli adeguamenti ai livelli massimi, consentiti dalla legge, dei tributi, delle tariffe e dei canoni dei beni patrimoniali, in deroga ai termini ordinari e sono adottati i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare l'attuazione concreta dei provvedimenti disposti. Per quanto concerne le spese dovra' essere eliminata o ridotta ogni previsione che non abbia per fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici da assicurare, secondo le precisazioni di legge, alla comunita'. Per la riduzione delle spese potranno essere disposte modifiche della pianta organica, la conversione dei posti, il blocco totale delle assunzioni per i posti vacanti, la riduzione a non oltre il 50 per cento della spesa media per il personale a tempo determinato sostenuta nell'ultimo triennio. Potra' essere effettuata una rideterminazione della pianta organica, riduttiva delle dotazioni esistenti, da sottoporsi all'esame della commissione centrale per la finanza locale, la quale comunichera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'entita' del personale appartenente ai profili professionali dichiarati in esubero, per i fini di cui alle disposizioni vigenti in materia di mobilita' nel settore del pubblico impiego. La rideterminazione e' obbligatoria nel caso in cui il rapporto dipendenti-abitanti superi quello medio della fascia demografica di appartenenza. Il personale soggetto alla mobilita' potra' essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risultino vacanti posti di corrispondente qualifica e profilo professionale, rientranti nella pianta organica rideterminata, sempre che l'ente intenda ricoprirli.
6. Il piano di risanamento e' istruito dalla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, la quale puo' richiedere all'ente ulteriori precisazioni e documentazioni sulle cause che hanno determinato la situazione da sanare e sulla natura delle spese alle quali si riferiscono i debiti fuori bilancio, in relazione alla legittimita' del loro riconoscimento come debiti dell'ente. La commissione puo' chiedere informazioni ad altre amministrazioni ed enti pubblici e puo' richiedere alla competente intendenza di finanza di accertare se l'ente ha effettivamente deliberato l'applicazione delle tariffe massime dei tributi, ha formato e presentato i ruoli relativi e se gli stessi comprendono un numero di contributi congruo rispetto alla consistenza stimata imponibile, per ciascun ente. La commissione puo' chiedere al comitato regionale di controllo la nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione di documentazioni che non venissero fornite. La commissione esprime inoltre un parere sulla validita' delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacita' delle misure stesse, insieme con l'adeguamento, se spettante, del contributo statale corrente alla media della fascia demografica di appartenenza, di assicurare stabilita' alla gestione finanziaria dell'ente medesimo.
Per tale adeguamento e' stanziata la somma di lire 100 miliardi, prededotta dal fondo perequativo dell'anno successivo.
7. Il piano di risanamento e' approvato con decreto del Ministro dell'interno il quale puo' autorizzare l'assunzione di un mutuo a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio per i quali e' stata riscontrata le legittimita' del riconoscimento effettuato dal consiglio dell'ente. Con lo stesso decreto e' accordato all'ente, se spettante, l'adeguamento dei trasferimenti correnti alla media della fascia demografica di appartenenza, con effetto dell'esercizio in corso.
8. Il mutuo e' concesso dalla Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed e' ammortizzato in venti anni. L'onere di ammortamento e' a carico dell'ente, che dovra' destinare a fronte dello stesso il contributo statale del fondo investimenti spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in corso. Il mutuo dovra' essere ripartito in piu' esercizi ove le quote di ammortamento non trovino copertura nel fondo predetto in un solo anno. Il contributo del fondo investimenti e utilizzabile per la copertura totale dell'onere di ammortamento dei mutui predetti.
9. Per i dieci anni successivi all'approvazione del piano l'assunzione di mutui per investimenti da parte degli enti soggetti a risanamento e' consentita esclusivamente presso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza e' l'istituto per il credito sportivo e limitatamente all'importo totalmente ammortizzabile con il contributo statale del fondo investimenti che eventualmente residua dopo la copertura dei mutui per il risanamento della situazione debitoria pregressa.
10. Dalla deliberazione del piano di risanamento e fino alla emissione del decreto di approvazione del piano stesso, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, nelle more, possono essere disposti impegni solo per le spese espressamente previste dalla legge. La deliberazione del piano di risanamento sospende altresi' le azioni esecutive dei crediti dell'ente.
11. Con l'approvazione del piano di consolidamento della gestione e la concessione all'ente dell'eventuale integrazione del contributo ordinaria integrativo, il consiglio approva definitivamente il bilancio di gestione e regola, negli anni, il costituirsi degli impegni a carico dello stesso, adeguandoli in modo che trovino costante ed effettiva copertura nelle entrate dei primi tre titoli.
12. L'eventuale ricostituirsi di disavanzi di amministrazione o di debiti fuori bilancio, oltre a far sospendere l'attribuzione delle provvidenze ottenute con l'approvazione del piano di risanamento, comporta il rinvio al giudizio della Corte dei conti dei fatti di gestione che hanno determinato i nuovi squilibri e l'accertamento delle relative responsabilita' con tutti gli effetti conseguenti.
13. Gli eventuali debiti fuori bilancio di cui riconoscimento non viene ritenuto legittimo, sono individuati in allegato al provvedimento di approvazione del piano di risanamento e sono posti a carico dei soggetti che ne hanno disposto l'esecuzione, senza oneri per l'ente, il consiglio comunale e' tenuto ad individuare i responsabili e ad esperire le procedure per la copertura da parte degli stessi di ogni onere addebitato all'ente. Nel caso in cui il consiglio non provveda, il comitato regionale di controllo e' tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui al comma 7, a nominare un commissario ad acta. Il Ministro dell'interno, qualora rilevi dall'esame degli atti dolo o colpa grave, contesta i fatti agli amministratori o funzionari ritenuti responsabili ed ove non trovi giustificate le deduzioni dagli stessi presentate, rimette gli atti alla procura generale della Corte dei conti.
14. Le prescrizioni del piano di risanamento e di consolidamento approvate con provvedimento ministeriale sono obbligatoriamente eseguire dagli amministratori dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferire sul suo stato di attuazione nella relazione del conto consuntivo.
15. E' fatto divieto agli enti per i quali e' stato approvato il piano di risanamento con l'assunzione di mutuo e l'integrazione dei trasferimenti statali, di variare la propria pianta organica rideterminata dalla commissione centrale per la finanza locale, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione della rideterminazione degli organici effettuata dalla commissione.
16. (Abrogato).
17. Per tutti i contributi straordinari assegnati agli enti locali, e' dovuta la presentazione di rendiconti all'amministrazione pubblica che li eroga entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del ragioniere. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza e di proficuita' dell'intervento. Il termine stabilito ha carattere perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza di diritto dell'assegnazione dei contributi.
18. I segretari ed i ragionieri degli enti locali assumono diretta e personale responsabilita' per la veridicita' e l'esattezza dei dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle registrazioni e nelle documentazioni, e in particolare in quelle di cui agli articoli 9, 16 e 23, nonche' al presente articolo.".
- Il testo dell' art. 44 del D.Lgs. n. 504/1992 , gia' citato, e' il seguente:
"Art. 44 (Certificazioni degli enti locali e dei consorzi). - 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i relativi consorzi e le comunita' montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del conto consuntivo. Le certificazioni sono firmate dal segretario e dal ragioniere.
2. Le modalita' per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con l'ANCI, con L'UPI e con L'UNCEM, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
3. La mancata presentazione di un certificato comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.
4. Il Ministero dell'interno provvede a rendere disponibili i dati delle certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative degli enti locali, alla Corte dei conti ed all'Istituto nazionale di statistica.".
"Art. 121 (Procedure di risanamento finanziario in corso). - 1. Le disposizioni relative al risanamento degli enti locali dissestati contenute nel presente decreto legislativo si applicano anche agli enti locali che abbiano gia' dichiarato lo stato di dissesto per i quali, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio. Per tali enti il consiglio presenta entro tre mesi l'ipotesi di bilancio ai sensi dell'art. 91. Lo stato di dissesto perdura sino al 31 dicembre dell'anno in cui interviene l'approvazione dell'ipotesi di bilancio o sino al termine previsto dall'art. 95, comma 1, se tale periodo di tempo sia maggiore.
2. Le disposizioni relative al risanamento degli enti locali dissestati contenute nel presente decreto legislativo, ad eccezione di quelle di cui alla sezione terza del capo settimo, si applicano anche agli enti locali per i quali al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Per tali enti, in deroga a quanto disposto dall'art. 123, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'ipotesi di bilancio recate dall' art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 .
3. In deroga a quanto disposto dall'art. 123, agli enti locali per i quali al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo sia intervenuta l'approvazione del piano di risanamento, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al piano di risanamento recate dall' art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 .
4. La disposizione di cui all'art. 95, comma 1, relativa alla durata del risanamento si applica anche agli enti locali di cui ai commi 2 e 3. I medesimi enti sono tenuti, ove non avessero adempiuto, alla presentazione, entro il 30 giugno 1996, delle certificazioni previste dall' art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , relativamente agli anni 1994 e precedenti.
5. Per tutta la durata del dissesto determinata con i criteri dei commi 1 e 4 permangono gli obblighi relativi all'attivazione delle entrate proprie di cui all'art. 84.
6. Per i soli enti locali che hanno dichiarato il dissesto ai sensi dell' art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 , e per i quali non sia intervenuta l'appro vazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, il Ministro dell'interno, su parere della Commissione di ricerca per la finanza locale, autorizza misure straordinarie, anche in deroga alle norme vigenti, per il raggiungimento dell'equilibrio, comunque senza oneri a carico dello Stato.".
2. Nelle procedure di risanamento in corso conservano validita' i piani di estinzione trasmessi al Ministero dell'interno entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Agli stessi si applicano, dopo l'approvazione da parte del Ministro dell'interno, le disposizioni in materia di liquidazione e pagamento di cui all' art. 89 del decreto legislativo n. 77 del 1995 , come modificato dal presente decreto legislativo.
3. Agli enti locali dissestati compresi nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 121 del decreto legislativo n. 77 del 1995 , come modificato dal presente decreto legislativo, non si applica la disposizione relativa all'obbligo di avviso dell'avvio della procedura di rilevazione di cui al comma 2 dell'art. 87 del medesimo decreto legislativo ed il termine di cui al comma 1 del medesimo art. 87 e' fissato in 150 giorni; i termini la cui decorrenza e' stabilita alla data di insediamento dell'organo straordinario di liquidazione iniziano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Note all'art. 45:
- Il testo dell' art. 21 del D.L. n. 8/1993 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica) (come modificato dai commi 6 e 7 e, indirettamente, dal comma 8 dell'articolo 2 del D.L. n. 515/1994 (Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994)) (Risanamento finanziario degli enti locali dissestati) e' il seguente:
"Art. 21 (come modificato dai commi 6 e 7 e, indirettamente, dal comma 8 dell'articolo 2 del D.L. n. 515/1994 (Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994)) (Risanamento finanziario degli enti locali dissestati). - 1. La deliberazione di dissesto di cui all' articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 , deve essere obbligatoriamente adottata dal consiglio dell'ente locale ogni qualvolta non puo' essere garantito l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non sia stato fatto validanente fronte, nei termini, con i mezzi indicati all'art. 24 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989 , e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero non possa farsi fronte con le modalita' previste all' art. 1-bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 .
L'omissione integra l'ipotesi di cui all' art. 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990 , con l'applicazione prioritaria della procedura di cui al comma 2 del medesimo art. 39. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario comunque nominato ai sensi del comma 3 del citato art. 39 della legge n. 142 del 1990 . La deliberazione non e' revocabile e puo' essere adottata solo se non e' stato deliberato il bilancio per l'esercizio relativo. La deliberazione e' pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti competono ad un commissario straordinario liquidatore, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, e ad una commissione straordinaria di liquidazione di tre membri, per i comuni con piu' di 5.000 abitanti e per le province, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. Il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione, e' determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai componenti della commissione, spettano inoltre i rimborsi di spese previsti secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti dello Stato. Il commissario o la commissione hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, nonche' di utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale e di emanare direttive burocratiche.
3. Il commissario o la commissione, di cui al comma 2, provvedono all'accertamento della situazione debitoria a norma di legge e propongono il piano di estinzione. La commissione di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria del piano, proponendone l'approvazione, con eventuali modifiche o integrazioni, al Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto. In deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto i debiti isoluti non producono piu' interessi, rivalutazioni monetarie od altro, sono dichiarate estinte dal giudice, previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese, le procedure esecutive pendenti e non possono essere promosse nuove azioni esecutive. Il commissario o la commissione individuano l'attivo della liquidazione accertando i residui da riscuotere, i ratei di mutuo disponibili ed ogni attivita' non indispensabile da alienare. Il commissario o la commissione hanno titolo ad aquisire entrate relative alla gestione pregressa e ad alienare beni senza alcuna autorizzazione. All'attivo della liquidazione lo Stato concorre con il ricavato di un mutuo - da assumere in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti dal commissario o dalla commissione, a nome dell'ente locale - il cui ammontare non puo' comunque superare l'importo mutuabile determinato sulla base di una rata di ammortamento pari alle quote del fondo investimenti rimaste accantonate a favore dell'ente locale incrementate di un contributo statale. Detto contributo - finanziato con il fondo di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) - e' determinato nell'importo massimo pari a cinque volte la rispettiva quota capitaria stabilita per gli enti dissestati dal citato art. 4. Il commissario o la commissione hanno titolo a transigere vertenze in atto o pretese in corso. I debiti vengono liquidati, a cura del commissario o della commissione, nei limiti della massa attiva disponibile, enro i sei mesi successivi all'acquisizione del mutuo.
Entro il termine di diciotto mesi dall'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'interno, il commissario o la commissione sono tenuti a deliberare il rendiconto della gestione, che e' sottoposto all'esame del comitato regionale di controllo. Dopo l'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno non sono ammesse ulteriori richieste di crediti di data anteriore alla decisione del comitato stesso. L'organo di revisione dell'ente locale ha competenza sul riscontro della liquidazione.
4. Il consiglio dell'ente locale entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto presidenziale di cui al comma 2 presenta al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato con l'adozone dei provvedimenti prescritti dall' art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 .
La graduatoria del personale eccedente rispetto ai parametri indicati in detta norma e' formata dall'ente locale tenendo conto dell'anzianita' di servizio presso l'ente, a parita' di servizio presso lo stesso ente locale del numero delle persone a carico ed in caso di ulteriore parita' dell'anzianita' anagrafica. La graduatoria e' trasmessa per il tramite della commissione centrale per gli organici degli enti locali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che provvede ad assegnare definitivamente il personale ad altre pubbliche amministrazioni con disponibilita' di posti, con onere a carico della quota accantonata di fondo perequativo. All'assegnazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, entro quarantacinque giorni della comunicnione dei nominativi del personale eccedente da trasferire.
5. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilimente riequilibrato e' istruito dalla commissione di ricerca per la finanza locale che formula eventuali rilievi o richieste ed e' approvato entro il termine di quattro mesi, con decreto del Ministro dell'interno.
6. L'inosservanza del termine per la formulazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste della predetta commisione di ricerca, che non puo' superare i sessanta giorni dalla notifica, integra l'ipotesi di cui all' art. 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990 .
7. Le disposizioni dell' art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 si applicano in quanto compatibili con quelle del presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica emanarsi ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le modalita' per l'applicazione del presente articolo.
8. Le norme del presente articolo si applicano anche a tutti gli enti locali per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento e, limitatamente al trasferimento del personale eccedente, agli enti locali per i quali sia stato approvato il piano di risanamento, ma ai quali non sia stata concessa l'autorizzazione alla contrazione del mutuo a ripiano dell'indebitamento pregresso: per questi ultimi continuano ad applicarsi le norme di cui al citato art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 , per quanto riguarda il finanziamento dell'indebitamento pregresso, Sono fatti salvi i trasferimenti gia' avvenuti ai sensi della precedente normativa e, con priorita', le graduatorie del personale in mobilita' gia' compilate e trasmesse in base alle norme precedenti. Per i comuni per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento, valgono le ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a suo tempo deliberate.
9. (Sospeso dalla legge di conversione).
9-bis. E' fatta salva la facolta' per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, di porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla pianta organica rideteriminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma".
- Il testo dell' art. 25 del D.L. n. 66/1989 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) (come modificato dall' articolo 4, comma 13 e dall' articolo 23, comma 4 del D.L. n. 8/1993 ) (Risanamento degli enti locali dissestati e mobilita' del personale degli enti medesimi) e' il seguente:
"Art. 25 (come modificato dall' art. 4, comma 13 e dall' art. 23, comma 4 del D.L. n. 8/1993 ) (Risanamento degli enti locali dissestati e mobilita' del personale degli enti medesimi). - 1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovano in condizioni tali da non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari, sono tenuti ad approvare, con deliberazione dei rispettivi consigli, il piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passivita' gia' esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione.
2. Il piano di risanamento e' costituito da due parti distinte, una per la copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio, l'altra relativa al consolidamento ed al pareggio finanziario della gestione dell'ente.
3. Nella parte del piano di risanamento relativa al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio sono dettagliatamente illustrate, e documentate in allegato, le cause che hanno determinato la situazione verificatasi.
Nella stessa:
a) e' indicato l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio e di quello di gestione degli esercizi successivi;
b) sono elencati, sulla base di attestazione degli amministratori, del segretario e del funzionari, i debiti fuori bilancio relativi a spese per le quali il consiglio, indicati per ognuna la causa che l'ha determinata e il fine pubblico con la stessa conseguito, provvede al riconoscimento di quelle per le quali sia stata espressamente accertata la necessita' per l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici di competenza dell'ente per legge. Il piano indica il fabbisogno finanziario necessario per la copertura sia del disavanzo che dei debiti fuori bilancio riconosciuti, e le risorse proprie attivabili dall'ente per concorrere alla sua copertura. Per il risanamento finanziario del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio possono essere utilizzati:
1) il provvedimento dell'alienazione dei beni comunali disponibili;
2) le quote residue di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e che risultino risponibili, corrispondendo ad economie accertate rispetto alle somme mutuate;
3) le entrate una tantum;
4) altre entrate proprie dell'ente a carattere non ricorrente.
4. Il saldo passivo residuo, dopo l'utilizzazione dei mezzi di cui ai numeri 1), 2) 3) e 4) della lettera b) del comma 3, costituisce l'ammontare per il quale viene attivato l'intervento di risanamento con le norme di cui ai seguenti commi.
5. Nella parte del piano di risanamento relativa al consolidamento della gestione corrente, il consiglio determina l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione di spese correnti. Gli enti ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate le ultime due classi, richiederanno, con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, che costituira' uno dei fattori del consolidamento finanziario della gestione. Per l'attivazione delle entrate proprie possono essere contestualmente deliberati gli adeguamenti ai livelli massimi, consentiti dalla legge, dei tributi, delle tariffe e dei canoni dei beni patrimoniali, in deroga ai termini ordinari e sono adottati i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare l'attuazione concreta dei provvedimenti disposti. Per quanto concerne le spese dovra' essere eliminata o ridotta ogni previsione che non abbia per fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici da assicurare, secondo le precisazioni di legge, alla comunita'. Per la riduzione delle spese potranno essere disposte modifiche della pianta organica, la conversione dei posti, il blocco totale delle assunzioni per i posti vacanti, la riduzione a non oltre il 50 per cento della spesa media per il personale a tempo determinato sostenuta nell'ultimo triennio. Potra' essere effettuata una rideterminazione della pianta organica, riduttiva delle dotazioni esistenti, da sottoporsi all'esame della commissione centrale per la finanza locale, la quale comunichera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'entita' del personale appartenente ai profili professionali dichiarati in esubero, per i fini di cui alle disposizioni vigenti in materia di mobilita' nel settore del pubblico impiego. La rideterminazione e' obbligatoria nel caso in cui il rapporto dipendenti-abitanti superi quello medio della fascia demografica di appartenenza. Il personale soggetto alla mobilita' potra' essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risultino vacanti posti di corrispondente qualifica e profilo professionale, rientranti nella pianta organica rideterminata, sempre che l'ente intenda ricoprirli.
6. Il piano di risanamento e' istruito dalla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, la quale puo' richiedere all'ente ulteriori precisazioni e documentazioni sulle cause che hanno determinato la situazione da sanare e sulla natura delle spese alle quali si riferiscono i debiti fuori bilancio, in relazione alla legittimita' del loro riconoscimento come debiti dell'ente. La commissione puo' chiedere informazioni ad altre amministrazioni ed enti pubblici e puo' richiedere alla competente intendenza di finanza di accertare se l'ente ha effettivamente deliberato l'applicazione delle tariffe massime dei tributi, ha formato e presentato i ruoli relativi e se gli stessi comprendono un numero di contributi congruo rispetto alla consistenza stimata imponibile, per ciascun ente. La commissione puo' chiedere al comitato regionale di controllo la nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione di documentazioni che non venissero fornite. La commissione esprime inoltre un parere sulla validita' delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacita' delle misure stesse, insieme con l'adeguamento, se spettante, del contributo statale corrente alla media della fascia demografica di appartenenza, di assicurare stabilita' alla gestione finanziaria dell'ente medesimo.
Per tale adeguamento e' stanziata la somma di lire 100 miliardi, prededotta dal fondo perequativo dell'anno successivo.
7. Il piano di risanamento e' approvato con decreto del Ministro dell'interno il quale puo' autorizzare l'assunzione di un mutuo a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio per i quali e' stata riscontrata le legittimita' del riconoscimento effettuato dal consiglio dell'ente. Con lo stesso decreto e' accordato all'ente, se spettante, l'adeguamento dei trasferimenti correnti alla media della fascia demografica di appartenenza, con effetto dell'esercizio in corso.
8. Il mutuo e' concesso dalla Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed e' ammortizzato in venti anni. L'onere di ammortamento e' a carico dell'ente, che dovra' destinare a fronte dello stesso il contributo statale del fondo investimenti spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in corso. Il mutuo dovra' essere ripartito in piu' esercizi ove le quote di ammortamento non trovino copertura nel fondo predetto in un solo anno. Il contributo del fondo investimenti e utilizzabile per la copertura totale dell'onere di ammortamento dei mutui predetti.
9. Per i dieci anni successivi all'approvazione del piano l'assunzione di mutui per investimenti da parte degli enti soggetti a risanamento e' consentita esclusivamente presso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza e' l'istituto per il credito sportivo e limitatamente all'importo totalmente ammortizzabile con il contributo statale del fondo investimenti che eventualmente residua dopo la copertura dei mutui per il risanamento della situazione debitoria pregressa.
10. Dalla deliberazione del piano di risanamento e fino alla emissione del decreto di approvazione del piano stesso, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, nelle more, possono essere disposti impegni solo per le spese espressamente previste dalla legge. La deliberazione del piano di risanamento sospende altresi' le azioni esecutive dei crediti dell'ente.
11. Con l'approvazione del piano di consolidamento della gestione e la concessione all'ente dell'eventuale integrazione del contributo ordinaria integrativo, il consiglio approva definitivamente il bilancio di gestione e regola, negli anni, il costituirsi degli impegni a carico dello stesso, adeguandoli in modo che trovino costante ed effettiva copertura nelle entrate dei primi tre titoli.
12. L'eventuale ricostituirsi di disavanzi di amministrazione o di debiti fuori bilancio, oltre a far sospendere l'attribuzione delle provvidenze ottenute con l'approvazione del piano di risanamento, comporta il rinvio al giudizio della Corte dei conti dei fatti di gestione che hanno determinato i nuovi squilibri e l'accertamento delle relative responsabilita' con tutti gli effetti conseguenti.
13. Gli eventuali debiti fuori bilancio di cui riconoscimento non viene ritenuto legittimo, sono individuati in allegato al provvedimento di approvazione del piano di risanamento e sono posti a carico dei soggetti che ne hanno disposto l'esecuzione, senza oneri per l'ente, il consiglio comunale e' tenuto ad individuare i responsabili e ad esperire le procedure per la copertura da parte degli stessi di ogni onere addebitato all'ente. Nel caso in cui il consiglio non provveda, il comitato regionale di controllo e' tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui al comma 7, a nominare un commissario ad acta. Il Ministro dell'interno, qualora rilevi dall'esame degli atti dolo o colpa grave, contesta i fatti agli amministratori o funzionari ritenuti responsabili ed ove non trovi giustificate le deduzioni dagli stessi presentate, rimette gli atti alla procura generale della Corte dei conti.
14. Le prescrizioni del piano di risanamento e di consolidamento approvate con provvedimento ministeriale sono obbligatoriamente eseguire dagli amministratori dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferire sul suo stato di attuazione nella relazione del conto consuntivo.
15. E' fatto divieto agli enti per i quali e' stato approvato il piano di risanamento con l'assunzione di mutuo e l'integrazione dei trasferimenti statali, di variare la propria pianta organica rideterminata dalla commissione centrale per la finanza locale, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione della rideterminazione degli organici effettuata dalla commissione.
16. (Abrogato).
17. Per tutti i contributi straordinari assegnati agli enti locali, e' dovuta la presentazione di rendiconti all'amministrazione pubblica che li eroga entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del ragioniere. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza e di proficuita' dell'intervento. Il termine stabilito ha carattere perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza di diritto dell'assegnazione dei contributi.
18. I segretari ed i ragionieri degli enti locali assumono diretta e personale responsabilita' per la veridicita' e l'esattezza dei dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle registrazioni e nelle documentazioni, e in particolare in quelle di cui agli articoli 9, 16 e 23, nonche' al presente articolo.".
- Il testo dell' art. 44 del D.Lgs. n. 504/1992 , gia' citato, e' il seguente:
"Art. 44 (Certificazioni degli enti locali e dei consorzi). - 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i relativi consorzi e le comunita' montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del conto consuntivo. Le certificazioni sono firmate dal segretario e dal ragioniere.
2. Le modalita' per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con l'ANCI, con L'UPI e con L'UNCEM, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
3. La mancata presentazione di un certificato comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.
4. Il Ministero dell'interno provvede a rendere disponibili i dati delle certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative degli enti locali, alla Corte dei conti ed all'Istituto nazionale di statistica.".