Articolo 19 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
Articolo 18Articolo 20
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1 gennaio 1998
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3 agosto 2017
Art. 19. Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni 1. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , relativo ai trasferimenti non soggetti all'imposta, dopo le parole: "altre finalita' di pubblica utilita'" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche' quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)".
((7)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha disposto (con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".
Entrata in vigore il 3 agosto 2017
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