Articolo 17 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
Articolo 16Articolo 18
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1 gennaio 1998
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3 agosto 2017
Art. 17. Esenzioni dall'imposta di bollo 1. Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonche' copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lu- crative di utilita' sociale (ONLUS).".
((7)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha disposto (con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".
Entrata in vigore il 3 agosto 2017
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