Articolo 12 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 gennaio 1998
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Versione
3 agosto 2017
Art. 12. Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , dopo l'articolo 111-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto, e' inserito il seguente:
"Art. 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale).
- 1. Per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), ad eccezione delle societa' cooperative, non costituisce esercizio di attivita' commerciale lo svolgimento delle attivita' istituzionali nel perseguimento di esclusive finalita' di solidarieta' sociale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attivita' direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.".
((7)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha disposto (con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".
Entrata in vigore il 3 agosto 2017
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