2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 e' condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le modalita' di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonche' i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.
(7) ((10)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha disposto (con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4". ------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il Decreto 15 settembre 2020 (in G.U. 21/10/2020, n. 261) ha disposto (con l'art. 38, comma 3) che "L'Anagrafe unica delle Onlus di cui all' art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 viene soppressa a decorrere dal termine di cui all' art. 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , ai sensi di quanto disposto dall'art. 102, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 . Le procedure di iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS cessano, ai sensi dell' art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017 , alla data del giorno antecedente al termine di cui all'art. 30, fatta eccezione per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti a tale data".