Articolo 21 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
Articolo 20Articolo 22
Versione
1 gennaio 1998
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Versione
3 agosto 2017
Art. 21. Esenzioni in materia di tributi locali 1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
((7)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha disposto (con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".
Entrata in vigore il 3 agosto 2017
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