Art. 2-bis. ((Fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi agevolati annui di interessa previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
I tassi agevolati annui d'interesse stabiliti a norma del comma precedente si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
E' abrogata ogni norma di legge in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti commi.))
I tassi agevolati annui d'interesse stabiliti a norma del comma precedente si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
E' abrogata ogni norma di legge in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti commi.))