Articolo 36 del Decreto-legge 28 aprile 1993, n. 131
Articolo 35Articolo 37
Versione
2 maggio 1993
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Versione
1 luglio 1993
Art. 36.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
Entrata in vigore il 1 luglio 1993
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