Articolo 4 - Decisione
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15 maggio 1977
ARTICOLO

1. I rappresentanti votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni ne' ricevere mandato imperativo.
2. I rappresentanti beneficiano dei privilegi e delle immunita' applicabili ai membri dell'Assemblea in virtu' del protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee
Entrata in vigore il 15 maggio 1977
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