Articolo 2 del Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5
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5 febbraio 2022
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9 marzo 2022
Art. 2. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 2022, N. 18)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 4 marzo 2022, n. 18 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 ".
Entrata in vigore il 9 marzo 2022
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