Art. 1. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 2022, N. 18)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 4 marzo 2022, n. 18 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 ".
La L. 4 marzo 2022, n. 18 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 ".