Art. 14. Istituto nazionale di statistica 1. L'Istituto centrale di statistica, istituito con legge 9 luglio 1926, n. 1162 , assume la denominazione di Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
2. L'Istituto nazionale di statistica e' persona giuridica di diritto pubblico ed ha ordinamento autonomo secondo le disposizioni del presente decreto.
3. Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica;
c) il consiglio;
d) il collegio dei revisori dei conti.
4. L'ISTAT e' sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nota all' art. 14:
La legge n. 1162/1926 reca: "Riordinamento del sistema statistico".
2. L'Istituto nazionale di statistica e' persona giuridica di diritto pubblico ed ha ordinamento autonomo secondo le disposizioni del presente decreto.
3. Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica;
c) il consiglio;
d) il collegio dei revisori dei conti.
4. L'ISTAT e' sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nota all' art. 14:
La legge n. 1162/1926 reca: "Riordinamento del sistema statistico".