Art. 16.
Presidente
1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, ((con esperienza internazionale,)) e' nominato, ai sensi dell' art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La designazione effettuata dal Governo e' sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina e' subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Egli ha la legale rappresentanza e provvede all'amministrazione dell'Istituto, assicurandone il funzionamento.
2. Il presidente puo' adottare provvedimenti di competenza del comitato di cui ((all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,)) nei casi di urgente necessita', salvo ratifica dello stesso organo, da convocare immediatamente e comunque entro trenta giorni dalla data del provvedimento.
3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, puo' delegare la legale rappresentanza e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del consiglio.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 166 .
5. Il presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta. Ad esso spetta una indennita' di carica da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.
Presidente
1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, ((con esperienza internazionale,)) e' nominato, ai sensi dell' art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La designazione effettuata dal Governo e' sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina e' subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Egli ha la legale rappresentanza e provvede all'amministrazione dell'Istituto, assicurandone il funzionamento.
2. Il presidente puo' adottare provvedimenti di competenza del comitato di cui ((all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,)) nei casi di urgente necessita', salvo ratifica dello stesso organo, da convocare immediatamente e comunque entro trenta giorni dalla data del provvedimento.
3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, puo' delegare la legale rappresentanza e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del consiglio.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 166 .
5. Il presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta. Ad esso spetta una indennita' di carica da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.