Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171
Articolo 7Articolo 9
Versione
21 ottobre 2011
Art. 8. Risoluzione per inidoneita' permanente 1. Nel caso di accertata permanente inidoneita' psicofisica assoluta al servizio del dipendente di cui all'articolo 1 comma 1, l'amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l' indennita' sostitutiva del preavviso.
Entrata in vigore il 21 ottobre 2011
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