Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171
Articolo 1Articolo 3
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21 ottobre 2011
Art. 2. Inidoneita' psicofisica 1. Ai fini del presente decreto, si intende per inidoneita' psicofisica permanente assoluta o relativa quanto contenuto nelle lettere a) o b):
a) inidoneita' psicofisica permanente assoluta lo stato di colui che a causa di infermita' o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa;
b) inidoneita' psicofisica permanente relativa, lo stato di colui che a causa di infermita' o difetto fisico o mentale si trovi nell'impossibilita' permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento.
Entrata in vigore il 21 ottobre 2011
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