Legge 29 novembre 1980, n. 887

Commentari0

    Giurisprudenza0

      Versioni del testo

      • Art. 1.
        Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
        a) seconda convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunita' europee, da una parte, e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico), dall'altra, con protocolli, atto finale, allegati e scambio di lettere, firmata a Lome' il 31 ottobre 1979;
        b) accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmato a Lome' il 31 ottobre 1979;
        c) accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della seconda convenzione CEE-Stati ACP di Lome', firmato a Bruxelles il 20 novembre 1979;
        d) accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti delle comunita', firmato a Bruxelles il 20 novembre 1979.
      • Articolo 2
        Art. 2.
        Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 183, 7, 7 e 31 degli atti stessi.
      • Articolo 3
        Art. 3.
        Ai fini della esecuzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge, e' autorizzata la complessiva spesa valutata in L. 618.442.400.000.
        All'onere relativo all'anno finanziario 1980, valutato in L. 10.000.000.000, si provvede con corrispondente "riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario; per gli anni 1981 e successivi, con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato, sara' determinata la somma occorrente per dare esecuzione alla presente legge, a valere sull'autorizzazione prevista al precedente comma.
        Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.