Art. 12. Ripartizione della posta. 1. La posta unitaria di gioco delle scommesse e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. La posta unitaria di gioco e' ripartita nelle seguenti percentuali, trovando applicazione, per il residuo, la disposizione di cui all' articolo 16, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133 :
a) 57 per cento, come disponibile a vincite;
b) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;
c) 6,75 per cento, come imposta unica; ((6)) d) 5,71 per cento, come contributo alle spese complessive di gestione;
e) 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva.
3. E' istituito un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato "fondo speciale di riserva", al quale affluiscono:
a) la quota della posta unitaria di cui al comma 2, lettera e);
b) i valori determinatesi con il troncamento delle quote;
c) le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti di cui all'articolo 6, comma 1. (5)
4. Il limite di importo del predetto fondo, nonche' la destinazione delle somme eccedenti detto limite, e' determinato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
5. Dal conto corrente di cui al comma 3, sono prelevate, fino ad esaurimento, le somme concorrenti all'eventuale integrazione del disponibile a vincite, nel caso n cui le quote complessive di vincita di una scommessa siano superiori al disponibile a vincite della stessa.
6. I prelevamenti dal predetto conto corrente e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono effettuati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. (3)
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il decreto 5 agosto 2004, n. 229 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 , come modificato dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore ovvero a quota fissa accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi." -------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il decreto 6 agosto 2007, n. 129 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 , modificate dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi." -------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 638) che " A decorrere dal 1° luglio 2019 l'imposta unica sui concorsi pronostici sportivi di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 , e il diritto fisso di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , relativo ai predetti concorsi pronostici sportivi, sono soppressi".
2. La posta unitaria di gioco e' ripartita nelle seguenti percentuali, trovando applicazione, per il residuo, la disposizione di cui all' articolo 16, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133 :
a) 57 per cento, come disponibile a vincite;
b) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;
c) 6,75 per cento, come imposta unica; ((6)) d) 5,71 per cento, come contributo alle spese complessive di gestione;
e) 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva.
3. E' istituito un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato "fondo speciale di riserva", al quale affluiscono:
a) la quota della posta unitaria di cui al comma 2, lettera e);
b) i valori determinatesi con il troncamento delle quote;
c) le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti di cui all'articolo 6, comma 1. (5)
4. Il limite di importo del predetto fondo, nonche' la destinazione delle somme eccedenti detto limite, e' determinato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
5. Dal conto corrente di cui al comma 3, sono prelevate, fino ad esaurimento, le somme concorrenti all'eventuale integrazione del disponibile a vincite, nel caso n cui le quote complessive di vincita di una scommessa siano superiori al disponibile a vincite della stessa.
6. I prelevamenti dal predetto conto corrente e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono effettuati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. (3)
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il decreto 5 agosto 2004, n. 229 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 , come modificato dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore ovvero a quota fissa accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi." -------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il decreto 6 agosto 2007, n. 129 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 , modificate dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi." -------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 638) che " A decorrere dal 1° luglio 2019 l'imposta unica sui concorsi pronostici sportivi di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 , e il diritto fisso di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , relativo ai predetti concorsi pronostici sportivi, sono soppressi".