Art. 12-bis. (( (Disposizioni in materia di conferimento di incarichi).)) (( 1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' agli incarichi dei relativi vice impegnati nella cura delle attivita' di vice Ministri dotati di delega di competenze per uno specifico intero comparto di materia".
2. L' articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , non si applica agli iscritti agli ordini professionali gia' in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che proseguono la loro attivita' professionale.
Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall' articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , e dagli articoli 14, comma 3, e 14. 1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ))
2. L' articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , non si applica agli iscritti agli ordini professionali gia' in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che proseguono la loro attivita' professionale.
Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall' articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , e dagli articoli 14, comma 3, e 14. 1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ))